Terrestrità in cammino - contributi per la costruzione di una cittadinanza globale

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Articolo sul "matriottismo", collegato ai nuovi orizzonti culturali del transarmo e della terrestrità, seguito in appendice dal progetto della Costituzione della Terra (pubblicato 28 gennaio 2025)

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MATRIOTTISMO

CHE I CITTADINI DEBBANO PROVVEDERE ALLA "DIFESA DELLA PATRIA" È UN PRINCIPIO COSTITUZIONALE (ART. 52 COST.). MA OGGI POSSIAMO ESERCITARLO ALLA LUCE DI NUOVI ORIZZONTI CULTURALI!

Questo può attuarsi, secondo la nostra stessa Carta della Repubblica, in lettura complessiva e complessa della Corte costituzionale, con le forze armate e il servizio civile "equipollente"; ma in una ottica che non pregiudichi il costituzionalismo globale e lo sviluppo di una componente nonviolenta del sistema difensivo pubblico. E senza che ciò comporti necessariamente la leva obbligatoria. I nuovi orizzonti culturali del "transarmo", del "primato ecofemminista della nascita" e della "terrestrità".

Di Alfonso Navarra* (prima stesura Milano 25 gennaio 2025) * coordinatore dei Disarmisti esigenti, articolo redatto con l'aiuto di ricerche Gemini e pubblicato sul sito di PACE TERRA DIGNITA'

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Da tempo, dentro le varie e frammentate componenti del movimento per la pace, molte realtà si chiedono come approfondire la riflessione su come fare convergere e convivere nostre visioni diverse dell'antimilitarismo, del pacifismo e della nonviolenza.

Personalmente ho scritto ripetutamente e credo ampiamente su ciò che distingue questi tre concetti - antimilitarismo, pacifismo e nonviolenza- spesso usati non correttamente, perché proposti come termini confusamente intercambiabili.
Mi permetto di sottolineare che, per quanto mi riguarda, non si tratta, sull'argomento, delle opinioni del primo (o dell'ultimo!) che passa per strada, ma di un promotore da quasi 50 anni di organizzazioni centenarie dell'antimilitarismo nonviolento. La WAR RESISTERS INTERNATIONAL, nello specifico, cui appartengo per il tramite della LEGA OBIETTORI DI COSCIENZA, organizzazione tra le promotrici dei DISARMISTI ESIGENTI.
Questo non significa ovviamente che le enunciazioni che propongo vadano prese come Vangelo: l'ipse dixit non varrebbe nemmeno se Gandhi in persona intervenisse su cosa è la nonviolenza, proprio perché non abbiamo una declinazione unica di essa ma esistono le nonviolenze al plurale.
Mi permetto però di suggerire di non derubricare subito le mie considerazioni come chiacchiere da bar, il livello che spesso vediamo raggiunto a malapena da molti scambi sui social, su questo e su altri soggetti che comportano discussioni problematiche...

Di nonviolenza, avendola praticata come dirigente da una cinquantina di anni di gruppi nonviolenti, insomma credo di intendermene un po', e mi permetto di proporne una "versione efficace" attraverso due varianti, una internazionale e interna. Focalizzo la "nonviolenza efficace politicamente", non la nonviolenza in sé, concetto molto più ampio, includente, ad esempio, pensieri e comportamenti di etica sociale e morale individuale, prassi umane che vanno ben oltre l'evoluzione del diritto.

La versione internazionale suona così (e credo che Papa Francesco potrebbe in buona parte riconoscersi in essa): la nonviolenza efficace, a livello globale, sono i progressi del diritto internazionale. Il diritto internazionale, va tenuto presente, è influenzato anche da altri fattori, come gli interessi degli Stati e le dinamiche geopolitiche. Pertanto, è più corretto affermare che la nonviolenza contribuisce ai progressi del diritto internazionale, piuttosto che identificarla completamente con essi. È un elemento importante, ma non l'unico, nel cammino verso un ordine internazionale più giusto e pacifico, fondato non sul diritto della forza (armata) ma sulla forza del diritto.

Per la versione a livello nazionale ho invece pronta questa frase: la nonviolenza efficace sono i progressi nell'attuazione della Costituzione italiana.

Con questa espressione ci riferiamo a diversi aspetti:

  • Leggi da adottare che concretizzano i principi costituzionali: La Costituzione contiene principi generali che necessitano di essere tradotti in leggi concrete per essere applicati. L'approvazione di leggi che attuano questi principi è un passo fondamentale per la loro effettiva realizzazione.
  • Sentenze della Corte Costituzionale che interpretano e applicano la Costituzione: La Corte Costituzionale ha il compito di vigilare sulla costituzionalità delle leggi e di interpretare la Costituzione. Le sue sentenze contribuiscono a definire il significato e la portata dei principi costituzionali.
  • Istituzioni pubbliche da attivare per garantire i diritti costituzionali: Le istituzioni pubbliche, come il Parlamento, il Governo e la Magistratura, hanno il dovere di agire per garantire il rispetto dei diritti costituzionali.
  • Società civile da impegnare per la difesa e la promozione dei diritti costituzionali: La società civile, attraverso associazioni, movimenti e iniziative, svolge un ruolo cruciale nel promuovere la conoscenza e l'attuazione dei diritti costituzionali.

IL MODELLO COSTITUZIONALE DI DIFESA DIFENSIVA

Un esempio concreto di attuazione della Costituzione dovrebbe riguardare un modello di difesa coerente con il principio del "ripudio della guerra" (Art. 11) e che coinvolga i cittadini in modo attivo nella preparazione della pace attraverso la pace (Art. 52).

Il "modello di difesa" è un concetto utilizzato dagli analisti strategici per descrivere l'insieme delle strategie, delle strutture e delle risorse che un paese utilizza per garantire la propria sicurezza nazionale. Questo modello include vari elementi, come:

Strategie di sicurezza: Le politiche e le tattiche adottate per affrontare le minacce alla sicurezza nazionale.

Struttura delle forze armate: L'organizzazione e la composizione delle forze militari, comprese le dimensioni, la ripartizione e le capacità operative.

Bilancio della difesa: Le risorse finanziarie allocate per la difesa, comprese le priorità di investimento e le spese militari.

Tecnologie militari: L'adozione e lo sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare le capacità difensive.

Cooperazione internazionale: Le alleanze e le collaborazioni con altri paesi e organizzazioni internazionali per rafforzare la sicurezza collettiva.

Abbiamo modelli di difesa strutturalmente offensivi e modelli di difesa strutturalmente difensivi.

La nostra analisi, intenzionalmente non viziata (speriamo) da elementi pregiudiziali, è che, in ambito NATO, gli Stati membri siano collocati a organizzare un modello di difesa strutturalmente offensivo.

Un modello di difesa strutturalmente offensivo è caratterizzato da una postura militare e da una dottrina che privilegiano la proiezione di potenza al di là dei propri confini, con l'obiettivo di prevenire potenziali minacce o di estendere la propria influenza. Questo può manifestarsi attraverso:

  • Dispiegamento di forze militari avanzate: Presenza di basi militari e truppe in paesi stranieri, vicino ai confini di potenziali avversari.
  • Capacità di attacco rapido e a lungo raggio: Sviluppo di armamenti e strategie che consentono di colpire obiettivi distanti in tempi brevi.
  • Dottrina militare che enfatizza l'azione preventiva: Priorità all'attacco preventivo per neutralizzare minacce percepite prima che si concretizzino.
  • Espansione di alleanze e sfere di influenza: Allargamento di blocchi militari e promozione di accordi che estendono il raggio d'azione politico-militare.

La NATO è una organizzazione formalmente difensiva ma operativamente organizzata per la proiezione di potenza. È storicamente nata nel 1949 come patto politico difensivo ("Patto atlantico") tra paesi dell'America del Nord e dell'Europa occidentale, con l'obiettivo conclamato di contrastare l'espansionismo dell'Unione Sovietica. L'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, che sancisce il principio di difesa collettiva ("un attacco contro uno è considerato un attacco contro tutti"), ne è la pietra angolare. Ma l'articolo 3, volto all'"aumento delle capacità militari", la qualifica come organizzazione in contrasto con lo statuto dell'ONU.

Il Patto atlantico e la NATO sono due cose diverse. Questa realtà può essere richiamata, ad es. dalla decisione di De Gaulle nel 1966, che fece uscire la Francia dal comando militare NATO per poter perseguire il proprio autonomo programma di "difesa" nucleare. Il centro politico del Trattato venne quindi trasferito da Parigi a Bruxelles, mentre il quartier generale militare (SHAPE, ovvero Supreme Headquarters Allied Powers Europe), si trova oggi poco più a sud, nella città di Mons.

Il Patto atlantico è un accordo politico, firmato a Washington, negli Stati Uniti, il 4 aprile 1949.

I fondatori sono 12 Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Francia, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Islanda, Norvegia.

Il Patto atlantico trae origine dall'ideologia di una "società occidentale", fondata sulla libertà individuale, sul "libero mercato", sullo "Stato di diritto", sulla democrazia espressione della divisione dei poteri e del controllo della stampa libera, di fatto contrapposta ad un "sistema orientale" imperniato sul totalitarismo dell'URSS.

Quindi si trattava, nella retorica pubblica, di difendere una (falsa o comunque molto limitata) "libertà" dall'attacco di una (falsa) "eguaglianza".

La necessità del Patto atlantico era il prendersi l'impegno di garantire la sicurezza del "mondo libero" dalla "minaccia comunista": da questo impegno politico sarebbe derivato lo strumento pratico, la NATO, che avrebbe messo insieme i propri dispositivi di difesa, per reagire "come un sol uomo" ad un eventuale attacco.

La NATO è quindi l'organizzazione militare integrata, "organo" del Patto atlantico sopra richiamato. La sigla NATO sta per: North Atlantic Treaty Organization.

Tuttavia, nel corso della sua storia, la NATO, il braccio militare del Patto atlantico, ha sviluppato praticamente soprattutto capacità di proiezione di potenza, specialmente dopo la fine della Guerra Fredda. Alcuni elementi che vanno interpretati in questa direzione sono:

  • Allargamento a Est: L'adesione di paesi dell'ex blocco sovietico ha portato la NATO a ridosso dei confini della Russia, generando preoccupazioni e tensioni.
  • Interventi militari "fuori area": Le operazioni in Bosnia, Kosovo, Afghanistan e Libia hanno dimostrato la capacità della NATO di intervenire militarmente anche al di fuori del territorio dei suoi membri.
  • Sviluppo di capacità militari avanzate: L'investimento in sistemi d'arma tecnologicamente avanzati, come missili a lungo raggio e sistemi di difesa antimissile, può essere visto come una volontà di mantenere una superiorità militare e una capacità di deterrenza estesa.

La condivisione nucleare è notevole quale elemento cardine di una organizzazione militare mirata alla potenza.

L'"ombrello comune" della deterrenza nucleare è definito ufficialmente nei "concetti strategici" che si susseguono decennalmente, come "suprema garanzia di sicurezza ". La condivisione nucleare (in inglese: nuclear sharing) è un concetto politico che coinvolge i paesi membri, nella pianificazione per l'uso di armi nucleari da parte della NATO, ed in particolare prevede, per le forze armate di questi paesi, che siano coinvolte nella fornitura di queste armi in caso di necessità del loro utilizzo.

Per i paesi partecipanti, la condivisione nucleare consiste nel prendere decisioni comuni in materia di politica sulle armi nucleari, nel mantenere le attrezzature tecniche necessarie per l'uso delle armi nucleari (tra cui aerei da guerra, sottomarini e così via) e conservare le armi nucleari sul loro territorio.

Delle tre potenze nucleari della NATO (Francia, Regno Unito e Stati Uniti), solo gli Stati Uniti hanno fornito armi nucleari per la condivisione. Ad oggi, Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia fanno parte del progetto di condivisione nucleare avendo ordigni nucleari statunitensi nel proprio territorio.

In tempo di pace, le armi nucleari immagazzinate nei paesi non-nucleari sono sorvegliate da soldati statunitensi; i codici necessari per farle esplodere sono sotto il controllo degli Stati Uniti. In caso di guerra, le armi devono essere montate su aerei militari dei paesi partecipanti. Le armi sono sotto la custodia e il controllo della USAF Munitions Support Squadrons collocata sulle principali basi operative della NATO che lavorano insieme con le forze della nazione ospitante.

I piloti e altro personale dei paesi "non-nucleari" della NATO svolgono esercitazioni sulla gestione e l'uso delle bombe nucleari statunitensi; e aerei da guerra non-statunitensi sono stati adattati per portare le bombe nucleari degli Stati Uniti: ciò ha senza dubbio comportato il trasferimento di alcune informazioni tecniche sulle armi nucleari e questo dovrebbe bastare per sostenere che la condivisione nucleare della NATO viola gli articoli I e II del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).

Questi articoli infatti vietano il trasferimento e l'accettazione, rispettivamente, del controllo diretto o indiretto sulle armi nucleari. La sostanza è che tutti i preparativi per fare una guerra nucleare sono già stati fatti dai Paesi NATO apparentemente non in possesso di armi nucleari, ma coinvolti nella loro gestione.

Nell'accordo di condivisione nucleare rientrano le bombe nucleari tattiche degli USA modello B-61 ora in via di ammodernamento (modello B-61-12) per essere rese trasportabili dagli acquisendi F-35 (che vanno a sostituire gli F-16 o i Tornado).

Le armi, in numero imprecisato, sono depositate all'interno di una volta detta Hardened Aircraft Shelters (HAS) o Protective Aircraft Shelter (PAS), utilizzando l'USAF WS3 Weapon Storage and Security System.

Ritengo importante sottolineare che la NATO definisce sé stessa come un'alleanza difensiva giustificando le sue azioni come misure di deterrenza e di risposta a minacce alla sicurezza dei suoi membri. Tuttavia, la combinazione di allargamento a Est, interventi "fuori area" e sviluppo di capacità militari avanzate, incluse quelle nucleari, deve essere interpretata come una forma di proiezione di potenza che ha generato ragionevoli e legittime preoccupazioni in Russia e in altri paesi. Pertanto, non si può definire il modello di difesa della NATO come puramente difensivo, ma è innegabile che esso presenti elementi di proiezione di potenza che lo collocano in una dimensione offensiva. La percezione di questa postura da parte di altri attori internazionali è un fattore importante da considerare nell'analisi delle dinamiche di sicurezza globale.

La domanda da porre a questo punto è: la partecipazione dell'Italia a questa Alleanza dell'Occidente, finalizzata all'aumento delle capacità militari degli Stati membri, è conforme allo spirito e alla lettera "pacifista" della Costituzione? La nostra risposta di Disarmisti esigenti è chiara e netta in proposito: no, la partecipazione alla NATO non risponde a ciò che la Costituzione prescrive per promuovere la pace nel contesto di un "giusto" ordinamento internazionale.

Abbiamo quindi bisogno di un modello "costituzionale difensivo", contrapposto al modello NATO offensivo e nuclearizzato, che si discosterebbe da una concezione tradizionale di difesa basata esclusivamente sulla forza militare e si concentrerebbe invece sulla costruzione di una società resiliente, capace di prevenire i conflitti e di promuovere la pace.

Un modello di difesa difensiva, in termini costituzionali, implica una serie di principi e disposizioni che limitano l'uso della forza armata a scopi strettamente difensivi, escludendo azioni offensive o di aggressione. Questo si traduce in:

  • Primato della difesa del territorio nazionale: Le forze armate sono concepite e strutturate principalmente per la difesa del territorio nazionale da attacchi esterni.
  • Rinuncia alla guerra come strumento di offesa: La Costituzione sancisce esplicitamente il ripudio della guerra come mezzo per risolvere controversie internazionali o per offendere altri popoli, come previsto dall'articolo 11 della Costituzione italiana.
  • Limitazione delle capacità militari: Le forze armate sono dimensionate e equipaggiate in modo da garantire la difesa, ma non da consentire proiezioni di potenza offensive al di fuori dei confini nazionali.
  • Fuoriuscita da "condivisioni nucleari" e dall'ospitalità sul territorio nazionale di armi nucleari: non ci si riferiscesolo alle "tattiche" di Ghedi, Aviano o quanto altro, ma anche agli 11 porti ufficialmente a rischio nucleare, dove possono attraccare navi e sommergibili USA dotati (in casi straordinari) di armi "atomiche".
  • Controllo parlamentare sull'uso della forza: Il Parlamento ha un ruolo centrale nel decidere l'impiego delle forze armate, con procedure che garantiscono un ampio dibattito e un consenso politico.
  • Promozione della cooperazione internazionale e del multilateralismo: La Costituzione incoraggia la partecipazione a organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la sicurezza, come le Nazioni Unite.

Un tale modello dovrebbe comporsi di una componente militare armata (come si è visto, territorializzata e denuclearizzata, con armamenti di basso potenziale proiettivo e distruttivo) e di una componente civile disarmata.

Per quanto riguarda la difesa civile, non armata e nonviolenta, bisogna prevedere la costruzione di strumenti come i corpi civili di pace, le ambasciate di pace, e i gruppi di azione nonviolenta.

Elementi chiave per tale modello sarebbero un servizio civile riformato e orientato verso la difesa popolare nonviolenta (DPN, in sigla) rispetto a quello assistenzialistico in vigore (specialmente dopo la controriforma Renzi) e la formazione alla nonviolenza e alla cultura di pace.

IL MODELLO COSTITUZIONALE DI DIFESA DIFENSIVA HA BISOGNO DELLA LEVA OBBLIGATORIA?

La domanda se un modello costituzionale di difesa difensiva realizzando l'aspirazione costituzionale alla pace abbia bisogno della leva obbligatoria è complessa e merita un'analisi approfondita. Un passo avanti per rispondere è stato qui già compiuto: abbiamo già dato infatti le definizioni di "modello costituzionale di difesa " e "aspirazione costituzionale alla pace".

Argomenti a favore della leva obbligatoria in un modello difensivo:

  • Diffusione della cultura della difesa: La leva obbligatoria, secondo alcuni, contribuirebbe a diffondere una cultura della difesa e del senso civico tra i cittadini, rendendoli più consapevoli delle problematiche legate alla sicurezza nazionale.
  • Forza di deterrenza: Un esercito numeroso, anche se composto in parte da coscritti, potrebbe esercitare una maggiore forza di deterrenza nei confronti di potenziali aggressori.
  • Riserva mobilitabile: La leva creerebbe una riserva di personale addestrato rapidamente mobilitabile in caso di necessità, fornendo una maggiore capacità di risposta a situazioni di emergenza.
  • Costi inferiori: Un esercito basato sulla leva potrebbe avere costi inferiori rispetto a un esercito completamente professionale, almeno in termini di stipendi e oneri sociali.

Argomenti contrari alla leva obbligatoria in un modello difensivo:

  • Efficacia limitata: In un contesto di conflitti moderni, caratterizzati da alta tecnologia e specializzazione, un esercito basato sulla leva potrebbe risultare meno efficace rispetto a uno professionale, con personale altamente addestrato e motivato.
  • Costi nascosti: I costi della leva non si limitano agli stipendi, ma comprendono anche l'addestramento, l'equipaggiamento, le infrastrutture e l'impatto sull'economia dovuto alla sottrazione di giovani al mondo del lavoro e dello studio.
  • Violazione della libertà individuale: La leva obbligatoria può essere vista come una limitazione della libertà individuale e una forma di lavoro forzato.
  • Obiezione di coscienza: La leva obbligatoria pone il problema dell'obiezione di coscienza, che deve essere riconosciuta e garantita, ma che può creare difficoltà nella gestione del sistema.
  • Contraddizione con la natura difensiva: Alcuni sostengono che un esercito di leva, per sua natura numeroso e con una preparazione di base, sia più adatto a operazioni offensive che difensive, contraddicendo l'obiettivo di un modello di difesa difensiva.

Il punto di vista dei Disarmisti esigenti:

Anche tra i pacifisti esistono diverse posizioni sulla leva obbligatoria. Alcuni la considerano un male minore rispetto a un esercito professionale, visto come strumento di proiezione di potenza e di intervento all'estero. Altri, invece, la rifiutano in quanto forma di militarizzazione della società e di violazione della libertà individuale. Tra questi ci siamo noi, i Disarmisti esigenti. Noi siamo convinti che esistono diverse alternative alla leva obbligatoria per garantire la difesa di un paese. L'esercito professionale, composto da personale volontario, altamente addestrato e specializzato, ovviamente lo escludiamo. Ma crediamo molto nel servizio civile: un servizio alternativo al servizio militare, che permette ai giovani di contribuire alla società in ambiti non militari. Un servizio civile che deve essere esteso, diciamo con 100.000 giovani inquadrati all'anno, ma sempre su base volontaria. Questo servizio deve includere anche la cooperazione internazionale: la partecipazione di corpi civili di pace a organizzazioni internazionali per la sicurezza e la difesa, come le Nazioni Unite o l'Unione Europea.

In conclusione, per noi è importante sottolineare che la discussione sulla leva obbligatoria non deve essere separata da una riflessione più ampia sul modello di difesa che si vuole adottare e, soprattutto, sull'impegno per la costruzione di un mondo più pacifico e giusto. In questo senso, la promozione del disarmo, della diplomazia e della cooperazione internazionale rappresentano elementi fondamentali per la realizzazione di una vera cultura della pace.

In definitiva, si può affermare che la leva obbligatoria non è un prerequisito necessario per un modello di difesa difensiva. Esistono alternative valide che possono garantire la sicurezza di un paese senza compromettere i principi di libertà individuale e di ripudio della guerra. La scelta tra queste diverse opzioni deve essere frutto di un ampio dibattito pubblico che tenga conto di tutti gli aspetti coinvolti. Noi propendiamo per l'opzione volontaria e ci batteremo per essa.

IL DIBATTITO ALL'INTERNO DEL MONDO PACIFISTA

Il dibattito all'interno del mondo pacifista, su quanto si sta ragionando, per la verità allo stato solo in fase embrionale, non sembra aver acquisito ancora respiro e inquadramento strategico, capace di confrontarsi con le proposte sopra accennate.

Una occasione che potrebbe innescare un suo sviluppo potrebbe forse essere il confronto che è possibile avviare, a partire da episodi secondari, con un atteggiamento che si autodefinisce "antimilitarista radicale". Mi sento di rivolgere amichevolmente, a quelli dell'atteggiamento "soldato= fascista"; oppure "celerino=assassino", le seguenti domande:


Domanda n. 1- Il vostro antimilitarismo comporta sul serio la condanna di tutte le forme di forza armata?
O ammette che possano esistere modalità organizzate di autodifesa sociale armata?
In sostanza: non la forza armata in quanto tale è "militarista" ma solo alcune forme di essa. Ritenete questa sopra esposta da parte mia una enunciazione corretta?
Posso suggerire, in proposito, in aggiunta al modello difensivo precedentemente prospettato, una ulteriore ipotesi di "esercito popolare di liberazione" che potrebbe anche essere considerato non militarista perché accompagnato alle seguenti caratteristiche:
Politica che controlla la canna del fucile: Le forze armate di una società non militarista sono supervisionate, a tutti i livelli organizzativi, da commissari del popolo, che danno le direttive ai graduati militari. Le forze armate sono, cioè, subordinate strettamente al potere politico civile. Le decisioni sull'uso della forza militare sono prese da autorità civili elette o designate, non dai militari stessi. In un regime militarista, invece, i militari esercitano un'influenza preponderante sul governo e sulla società.

Organizzazione corrispondente alla finalità esclusivamente difensiva della forza militare: Le forze armate in una società non militarista hanno come scopo principale la difesa del territorio nazionale e la partecipazione a missioni di pace o di sicurezza internazionale sotto mandato dell'organizzazione sovranazionale legittima, cioè l'ONU. In un sistema militarista, la forza militare è vista invece come uno strumento di espansione, di conquista o di imposizione della propria volontà su altri paesi. Le armi dell'esercito militarista (e imperialista) sono, come si è visto, organizzate per le "proiezioni di potenza" lontane dai confini nazionali.

Stuttura plasmata dalla società (e non viceversa): In una società non militarista, la cultura e i valori civili prevalgono su quelli militari. Non c'è un'esaltazione della guerra o della violenza, né una pervasiva presenza di simboli o retoriche militari nella vita pubblica. In un sistema militarista, invece, i valori militari permeano la società, influenzando l'educazione, i media e la cultura popolare. Nella società non militarista, i militari non entrano nelle scuole a fare lezione o a reclutare direttamente giovani!

Rifiuto di spese militari "esagerate": Un certo budget per la difesa, in personale e armi relativamente leggere, non è di per sé sinonimo di militarismo, ma in un contesto militarista le spese militari sono considerate prioritarie rispetto ad altri settori, come l'istruzione, la sanità o il welfare. In Italia con l'1,6% del PIL siamo sopra il livello di guardia, figuriamoci se dovessimo toccare il 3% del PIL, come propone ora la NATO, o addirittura il 5% del PIL, come vorrebbe imporci il neopresidente USA Donald Trump!


Domanda n. 2- Il vostro antimilitarismo esclude ogni "difesa" del territorio nazionale? ed ogni rivendicazione nazionale?

È il concetto di difesa in sé che voi escludete? O forse distinguete tra "difesa della Patria", inammissibile, e "autodifesa organizzata"- anche armata - di una comunità sociale? Facciamo l'esempio del popolo palestinese. A vostro parere, è giusto o no che suoi settori organizzati si difendano anche ricorrendo alle armi? Ed è giusto o no che questa difesa sia finalizzata alla rivendicazione di una "Patria palestinese" da organizzare in forma statuale? Perché quello che per voi immagino sia giusto per il popolo palestinese sarebbe invece sbagliato per il popolo italiano? O per qualsiasi altro popolo che aspiri ad autodeterminarsi con uno Stato? Qui però bisogna mettere i puntini sulla i. Affermazioni sulla legittimità resistenziale del 7 ottobre di Hamas le considero del tutto incompatibili con qualsiasi posizione pacifista, nonviolenta e financo antimilitarista! Ma la dimostrazione di questa tesi non è lo scopo del presente articolo. Al prossimo!

Domanda n. 3- Il vostro antimilitarismo riconosce o meno la Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza? Quindi da un momento dello scontro di classe qualitativamente elevato?

"L'Italia ripudia la guerra", eccetera, eccetera; recita l'articolo 11. Ma c'è anche l'articolo 52: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge". Non c'è alcun dubbio: la Costituzione italiana prevede chiaramente l'esistenza delle forze armate e contempla il servizio militare. Anche se quest'ultimo oggi è sospeso nella sua forma obbligatoria (in Europa però, con la Germania al traino, ci si sta ripensando e cominciano a sperimentarsi forme di mimi-naja). Va anche tenuto presente che la lotta degli obiettori di coscienza (circa 150 persone finite in galera nel corso degli anni!) è riuscita a far riconoscere dalla Corte Costituzionale il servizio civile come forma "equipollente" di difesa della Patria. È molto chiara la propensione pacifista della Costituzione italiana: non è equivocabile la volontà di risolvere i conflitti attraverso il dialogo e la diplomazia piuttosto che con la violenza. Tuttavia, la nostra Carta fondamentale non può essere definita nonviolenta in senso stretto, e meno che mai antimilitarista, perché la Costituzione non esclude anzi postula la possibilità di ricorrere all'esercito per autodifesa di fronte ad attacchi militari esterni o per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico interno. Noi, come attivisti per la pace, non credo che possiamo permetterci, se vogliamo mantenere credibilità, una posizione politica collettiva di ripudio non solo della guerra ma di rifiuto assoluto della forza militare in quanto tale. Dietro lo scudo dei principi della nonviolenza più estrema e dell'antimilitarismo che contesta in toto la legittimità dello Stato, stiamo attenti a non veicolare il rifiuto dello Stato democratico in quanto tale, la Repubblica nata dalla Resistenza!

La Resistenza italiana al nazifascismo presenta elementi molto di peso che possono essere interpretati come aspetti di uno scontro di classe di alto livello, anche se definirla unicamente come tale sarebbe riduttivo e non renderebbe giustizia alla complessità del fenomeno.

Gli elementi a mio parere più significativi, che richiamano lo scontro di classe, a mio parere sono i seguenti:

  • Partecipazione popolare e operaia: La Resistenza vide una massiccia partecipazione di operai, contadini e ceti popolari, spesso spinti da condizioni di vita precarie, sfruttamento e desiderio di riscatto sociale. Le fabbriche del Nord furono teatro di scioperi importanti (come quelli del marzo 1943) che, pur avendo come obiettivo immediato l'opposizione alla guerra e al regime, esprimevano anche una profonda insoddisfazione per le condizioni di lavoro e la distribuzione della ricchezza.
  • Obiettivi politici di alcune formazioni partigiane: Alcune formazioni partigiane, in particolare quelle legate al Partito Comunista Italiano (PCI) e al Partito Socialista Italiano (PSI), avevano come obiettivo non solo la liberazione dal nazifascismo, ma anche una trasformazione radicale della società in senso socialista o comunista. In questo senso, la lotta partigiana assumeva anche una dimensione di lotta di classe per il rovesciamento dei rapporti di potere esistenti.
  • Rapporti tra partigiani e proprietari terrieri/industriali: In alcune zone, soprattutto nelle campagne, si verificarono conflitti tra partigiani e proprietari terrieri, accusati di collaborazionismo con il regime o di sfruttamento dei contadini. Questi episodi evidenziano una tensione di classe latente che emerse con forza durante la Resistenza.
  • Desiderio di cambiamento sociale: Molti partigiani, al di là dell'appartenenza politica, aspiravano a un'Italia diversa, più giusta ed equa, libera dalle disuguaglianze e dalle ingiustizie che avevano caratterizzato il periodo precedente. Questo desiderio di cambiamento sociale può essere letto anche come un'aspirazione a superare le diseguaglianze di classe.

La Resistenza italiana credo sia storicamente acquisito che fu soprattutto una lotta di liberazione nazionale, che unì persone di diversa estrazione sociale e ideologia politica contro un nemico comune, di straordinaria pericolosità totalitaria. È quindi più corretto parlare di una presenza di elementi di scontro di classe – di alto livello qualitativo però- all'interno di un contesto più ampio di lotta per la liberazione nazionale e la democrazia. La Resistenza rappresentò un momento di forte mobilitazione popolare e di aspirazione a un cambiamento sociale, ma non si identificò completamente con una rivoluzione di classe nel senso marxista del termine.

La Costituzione italiana è senza dubbio frutto di questa grande aspirazione popolare al cambiamento sociale, espressione di un potente livello qualitativo della lotta di classe. Questa aspirazione si tradusse in una forte partecipazione popolare al referendum istituzionale e in un ampio dibattito pubblico durante i lavori dell'Assemblea costituente. I principi fondamentali della Costituzione riflettono questo desiderio di cambiamento e di costruzione di una società più giusta, libera e democratica. Non possiamo ignorarla a cuor leggero e ancora oggi dobbiamo considerarla la stella polare del nostro agire politico.

Domanda n. 4 (e scusate se insisto) - Il vostro antimilitarismo è talmente di tipo anarchico radicale da non riconoscere l'esistenza di una comunità politica che si chiama "Stato italiano"? Riconosce che i membri di questa comunità politica, i cittadini dello Stato italiano, i cittadini italiani, hanno il diritto e il dovere di difendere questa comunità, di "difendere la Patria"? Riconosce, come indica la Corte costituzionale, e prescrive la normativa vigente, che questa difesa può avere, legittimamente, anche una componente disarmata e nonviolenta?

La "difesa della Patria" è indiscutibilmente un pilastro della nostra Costituzione e viene in essa configurata come difesa e promozione attiva di quell'insieme di pratiche, istituzioni, dispositivi che concretizzano quei "diritti inviolabili dell'uomo" che, all'art.2, la Repubblica "riconosce e garantisce.

Su Jacobin Italia possiamo trovare questo stimolante e illuminante ragionamento di Girolamo Di Michele, che spiega positivamente il concetto esteso di "difesa della Patria" attualmente vigente soprattutto come portato della lotta degli obiettori:

"L'art. 52 nel suo riferimento ai doveri del cittadino congiunge (tale difesa – ndr) ai "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2); al "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3) col quale si concorre alla realizzazione dell'utilità e della solidarietà sociale, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale, sentenze ⇒ 119/2015, ⇒ 228/2004, ⇒ 309/2013); e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4).
A maggior ragione, questa connessione si esplicita con l'abolizione dell'obbligo del servizio militare maschile, che sembrava formalmente esaurire il dovere di servire la patria, facendo intravedere in filigrana un soggetto lavoratore maschio adulto (e ovviamente bianco ed eterosessuale) come protagonista esclusivo di tale obbligo. Con l'introduzione del servizio civile e la fine dell'obbligatorietà di quello militare, e con la cessazione del privilegio maschile ed eterosessuale nel prestare tali servizi, il quadro costituzionale ha subito una profonda trasformazione. Lasciando la parola alla Corte Costituzionale (Corte Costituzionale,
⇒ sentenza 119/2015), il dovere di difesa della Patria, letto in connessione con l'art. 2 Cost., non si risolv[e] in attività finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna al territorio dello Stato e dei suoi confini, ma [è] ora esteso sino a ricomprendere forme spontanee di impegno sociale non armato, volte alla salvaguardia e alla promozione dei valori comuni e fondanti il nostro ordinamento.
L'istituzione del servizio civile nazionale mostra come la difesa della patria consiste nel "partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consentendo di colmare il divario tra i bisogni collettivi e le risposte pubbliche, in un'ottica di promozione e di tutela dei diritti, soprattutto dei soggetti più vulnerabili e svantaggiati". (...)

Domanda n. 5: ritenete che la difesa della Patria (nazionale) sia necessariamente in contraddizione con chi, internazionalista, ad esempio, canta convintamente: "Nostra Patria è il mondo intero"?

Posso suggerire – essendone convinto - che la difesa della patria e la cittadinanza globale non sono necessariamente in contraddizione, ma possono essere viste come due elementi che richiedono una dialettica equilibrata. Da un lato, la difesa della patria implica un senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio paese, con l'intento di proteggerne la sovranità e gli interessi nazionali, senza che ciò implichi che la loro definizione sia ristretta a una élite o a una classe dominante. Se l'interesse nazionale è infatti inteso come il benessere della maggioranza della popolazione, allora la lotta di classe che mira a una maggiore giustizia sociale ed economica può effettivamente contribuire in modo sostanziale a questo interesse. Tanto più perché la lotta di classe, riconosciuta "collateralmente" dalla nostra Costituzione, non si manifesta necessariamente attraverso conflitti violenti e spallate insurrezionali.

Il riconoscimento costituzionale della lotta di classe ovviamente non è espresso nei termini della dottrina marxista leninista più pura; bensì attraverso i principi e articoli (a partire dall'articolo 1 fondante sul lavoro la nostra democrazia) che riflettono una consapevolezza delle disuguaglianze socioeconomiche e che mirano a promuovere una società più giusta ed equa, elementi che vanno interpretati come una forma di "lotta" auspicata per la riduzione delle disuguaglianze.

Tornando ora alla nostra domanda principale, l'internazionalismo e la cittadinanza globale promuovono l'idea che tutti gli esseri umani condividano diritti e doveri, e che le sfide globali richiedano solidarietà e cooperazione oltre i confini nazionali.
Le tensioni possono sorgere quando l'interesse nazionale sembra prevalere su quelli globali o quando si percepisce una minaccia alla sovranità che può giustificare politiche nazionaliste. Tuttavia, è possibile elaborare visioni che integrino i due approcci: una difesa della patria che riconosca e promuova anche gli ideali di giustizia sociale, diritti umani e cooperazione internazionale. In questo senso, la cittadinanza globale può arricchire il concetto di patria, ampliando la responsabilità dei cittadini verso la comunità internazionale e affrontando le sfide comuni con un approccio più inclusivo e sostenibile.

E qui torniamo ancora all'articolo 11 nel suo secondo comma: " (L'Italia) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

Domanda n. 6: ritenete che possa essere stabilita una distinzione tra il "nazionalista" e il "patriota", come faceva l'antimilitarista per il disarmo unilaterale Carlo Cassola (in tempi non sospetti, cioè ancora prima che addirittura nascesse Giorgia Meloni)?

Il nazionalismo è più spesso usato in una accezione negativa e tende a enfatizzare l'identità e gli interessi di una nazione sopra quelli di altre nazioni, spesso portando a un atteggiamento di esclusione e conflitto con altri popoli. Il nazionalismo può giustificare l'uso della forza militare e alimentare sentimenti di superiorità nazionale.
D'altra parte, il patriottismo può essere visto come un amore e un attaccamento alla propria patria che non necessariamente comportano un disprezzo per gli altri. Un patriota può essere orgoglioso dei propri valori e della propria cultura, ma è aperto al dialogo e alla cooperazione con altre nazioni. Il patriottismo, in questo senso, può essere compatibile con una visione internazionalista, che considera il benessere globale e la pace tra i popoli come obiettivi comuni.
Cassola stesso, fondatore della Lega per il disarmo unilaterale di cui sono attualmente il segretario, attraverso la sua opera e il suo pensiero, che promuoveva la "rivoluzione disarmista", ha esaltato un modo di amare la patria che non implica militarismo o tensioni con altre nazioni, privilegiando invece la pace, la giustizia e la comprensione reciproca. Questa distinzione diventa quindi cruciale per comprendere il ruolo del sentimento nazionale nella società contemporanea e le sue implicazioni etiche e politiche.

Morale allora a conclusione del presente articolo: starei molto attento al gridare "Dagli addosso al militarista" solo perché qualcuno ricorda che le forze armate sono previste dalla Costituzione italiana e che la difesa della Patria è un obbligo di tutti. Ma si tratta di una Patria, la nostra, nata dalla Resistenza, che, almeno sulla carta, lavora per il diritto internazionale, per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. La critica deve quindi appuntarsi non sull'esistenza in sé delle forze armate "per la difesa" (e sulla promozione di una organizzazione pubblica della difesa nonviolenta); bensì sulle concrete politiche governative che contraddicono queste finalità costituzionali con politiche di guerra e creazione di blocchi politico-militari-economici che minano la possibilità di un ordine internazionale fondato sulla forza del diritto.

La nostra Patria è infine quella che, con l'abbattimento del regime fascista, ha accantonato il binomio libro-moschetto e che, proprio per questo, pur prevedendo e istituendo la sua forza armata democratica, proprio perché democratica impedirà la militarizzazione delle istituzioni e degli ambienti educativi.

La presenza non adeguatamente contestualizzata dei militari nelle scuole può essere percepita – e lo è per molti cittadini in maniera del tutto spontanea! - come una forma di militarizzazione degli ambienti educativi, che dovrebbe essere invece improntata alla cultura della pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti.

A seconda del tipo di intervento e della comunicazione utilizzata, i militari potrebbero trasmettere messaggi ambigui o distorti sul ruolo della guerra, sull'uso delle armi e sulla risoluzione dei conflitti, privilegiando una visione securitaria e militare rispetto a una visione pacifica e diplomatica. Lo stiamo verificando sia con la guerra in Ucraina, sia con la guerra regionale in Medio Oriente.

Il linguaggio e le metodologie utilizzate dai militari è sicuro che, nelle condizioni attuali, non sono in partenza adeguati al contesto scolastico e alle esigenze pedagogiche degli studenti, soprattutto dei più giovani. La funzione pedagogica è propria degli insegnanti, che sono formati per educare e trasmettere conoscenze e valori in modo critico e consapevole.

I militari solo teoricamente possono offrire un contributo utile alle attività scolastiche, ma è fondamentale che comunque il loro eventuale intervento, solo in occasioni molto circoscritte, sia ben definito, contestualizzato e supervisionato dagli insegnanti, nel rispetto dei principi pedagogici e della neutralità della scuola. Questo intervento nel contesto geopolitico attuale e di come la politica governativa si sta collocando in esso è oggi del tutto da escludere. La priorità deve essere sempre la formazione di cittadini consapevoli, critici e responsabili.

La prospettiva che il rispetto della Costituzione ci dà è critica sulla presenza delle forze armate nelle scuole, evidenziando il rischio di una propaganda che promuove l'immagine positiva delle armi e delle carriere militari, a scapito di una riflessione più ampia sui temi della pace e della sicurezza. Nei limiti delle nostre forze, risorse e responsabilità, dobbiamo promuovere una cultura di pace tra gli studenti: l'articolo 2 della Costituzione, oltretutto, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Promuovere una cultura di pace nell'ambiente scolastico è un modo per adempiere a questi doveri.

NUOVI ORIZZONTI DELLA CULTURA POLITICA: IL TRANSARMO, IL MATRIOTTISMO E LA TERRESTRITA'

Rispetto a quanto argomentato finora possono sorgere dei dubbi che possiamo anche porre in relazione con l'evoluzione culturale che ci porta a guardare a vecchi problemi con le lenti nuove e meglio focalizzate della avanguardia nonviolenta, femminista ed ecologista.

  • È possibile riconoscere una qualche "funzione di pace" nei militari che lavorano nel modello di difesa difensivo? Qui ci aiuta a fornire la risposta l'"avanguardia" nonviolenta con il concetto di "transarmo".
  • È possibile avere una nuova visione del concetto di "patria" superando il suo retaggio maschilista? Qui possiamo seguire l'"avanguardia" femminista che dal "patriottismo" ci trasporta al "matriottismo"
  • È possibile un internazionalismo di tipo nuovo che faccia fare un salto ai tradizionali cerchi concentrici sulla cittadinanza che ci propongono i libri di educazione civica? Qui ci aiuta nella risposta l'"avanguardia" ecologista con la "terrestrità".

Prima di procedere, mi preme precisare che il termine "avanguardia" non è necessariamente collegato alla cultura militare, sebbene abbia avuto storicamente una forte connotazione in questo ambito, che è il suo originario. Il suo significato principale si riferisce a qualcosa che si pone in posizione avanzata, che precede e anticipa gli altri, in diversi contesti.

Al di fuori dell'ambito militare, "avanguardia" assume significati più ampi e metaforici, che si riferiscono a:

  • Movimenti artistici e culturali: In questo contesto, "avanguardia" indica movimenti o tendenze artistiche, letterarie, musicali o culturali che si pongono all'avanguardia rispetto alle convenzioni e alle tradizioni del loro tempo, sperimentando nuove forme espressive e anticipando i gusti e le tendenze future. Esempi classici sono il Futurismo, il Dadaismo, il Surrealismo e l'Espressionismo. In questo caso, "avanguardia" è legato a concetti come innovazione, sperimentazione, rottura con il passato e ricerca di nuove forme di espressione.
  • Pensiero politico e sociale: In ambito politico e sociale, "avanguardia" può riferirsi a gruppi o movimenti che propongono idee innovative e progressiste, che anticipano i cambiamenti sociali e politici futuri. Questi gruppi spesso si pongono in contrasto con l'ordine costituito e promuovono nuove forme di organizzazione sociale e politica. In questo caso, "avanguardia" è legato a concetti come progresso, cambiamento, rivoluzione e critica sociale.
  • Tecnologia e innovazione: In ambito tecnologico e scientifico, "avanguardia" indica le tecnologie e le scoperte più avanzate e innovative, che anticipano le tendenze future e aprono nuove frontiere della conoscenza e dell'innovazione. In questo caso, "avanguardia" è legato a concetti come progresso scientifico, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo.
  • In senso più generale: "Avanguardia" può essere utilizzato in senso più generale per indicare qualsiasi cosa che si pone in posizione avanzata rispetto ad altre, che anticipa le tendenze o che rappresenta un'eccellenza in un determinato campo.

IL "TRANSARMO" E LA "FUNZIONE DI PACE" DEGLI ESERCITI

Cos'è il transarmo secondo Galtung?

Johan Galtung, uno dei padri fondatori della ricerca sulla pace, ha introdotto il concetto di "transarmo" (in inglese "transarmament") come alternativa sia al disarmo unilaterale, nella sua versione più radicale ed estrema (via subito tutti gli armamenti!) che al mantenimento di forze armate convenzionali. Il "transarmo" non è semplicemente una riduzione degli armamenti, ma una trasformazione strutturale delle forze armate e della politica di difesa di un paese, orientandole verso una difesa non offensiva e non provocatoria.

Galtung identifica diverse dimensioni del transarmo:

  • Difesa difensiva: Le forze armate sono strutturate e equipaggiate esclusivamente per la difesa del territorio nazionale, rinunciando a capacità di proiezione di potenza o di attacco preventivo.
  • Difesa non provocatoria: Le forze armate adottano una postura che non viene percepita come minacciosa da altri paesi, evitando dispiegamenti di truppe vicino ai confini, esercitazioni militari su larga scala o sviluppo di armi offensive.
  • Difesa civile: Si investe nella preparazione della popolazione alla resistenza nonviolenta in caso di occupazione straniera, attraverso addestramento alla disobbedienza civile, alla non cooperazione e ad altre forme di azione nonviolenta.
  • Cooperazione internazionale: Si promuove la cooperazione con altri paesi per la risoluzione pacifica dei conflitti e la costruzione di un sistema di sicurezza collettiva.

Il transarmo e la funzione di pace degli eserciti:

Secondo Galtung, un esercito che adotta un modello di transarmo può svolgere una funzione di pace, non nel senso di "portare la pace con le armi", ma nel senso di:

  • Prevenire la guerra: Una postura difensiva e non provocatoria riduce il rischio di escalation e di conflitti armati.
  • Garantire la sicurezza senza minacciare: Un esercito transarmato può proteggere il territorio nazionale senza rappresentare una minaccia per altri paesi, contribuendo a creare un clima di fiducia e di cooperazione.
  • Supportare la risoluzione pacifica dei conflitti: Un paese che adotta il transarmo può svolgere un ruolo di mediatore e di facilitatore nei conflitti internazionali, promuovendo il dialogo e la diplomazia.

La prospettiva nonviolenta:

Da una prospettiva nonviolenta radicale, l'obiettivo ultimo è l'abolizione degli eserciti e la costruzione di una società senza armi. Tuttavia, il concetto di transarmo può rappresentare un passo intermedio verso questo obiettivo, un percorso di transizione che permette di ridurre la violenza e di promuovere alternative pacifiche.

Alcuni punti importanti da considerare:

  • Il transarmo non è pacifismo ingenuo: Non si tratta di rinunciare alla difesa, ma di trasformarla radicalmente, investendo in strategie non militari e nella preparazione alla resistenza civile nonviolenta.
  • Il transarmo richiede un cambiamento culturale e politico: Non è sufficiente una semplice riforma delle forze armate, ma è necessario un cambiamento profondo nella mentalità e nelle politiche di difesa e di sicurezza.
  • Il transarmo è un processo graduale: Non si realizza dall'oggi al domani, ma richiede un percorso di trasformazione che coinvolge diversi attori e richiede un impegno costante.

Per concludere: Adottando il concetto di transarmo di Galtung, è possibile riconoscere una funzione di pace potenziale per gli eserciti, non nel senso tradizionale, ma come strumento di prevenzione della guerra, di garanzia della sicurezza senza minaccia e di supporto alla risoluzione pacifica dei conflitti.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il transarmo non è una soluzione magica e che la sua realizzazione richiede un impegno concreto e un cambiamento profondo nella cultura e nelle politiche di sicurezza. Da una prospettiva nonviolenta, il transarmo può rappresentare un passo importante verso un mondo senza eserciti, ma non sostituisce l'impegno per la costruzione di una pace positiva basata sulla giustizia, la cooperazione e la risoluzione nonviolenta dei conflitti.

Inoltre, è importante ricordare che anche all'interno del movimento pacifista ci sono diverse sensibilità e posizioni sul tema del transarmo. Alcuni lo vedono come una strategia realistica e praticabile, altri lo considerano ancora insufficiente e preferiscono concentrarsi sull'obiettivo del disarmo totale. Il dibattito e il confronto tra queste diverse posizioni sono fondamentali per la ricerca di strategie efficaci per la costruzione della pace.

LA "TERRA MATRIA" CI PORTA A SUPERARE ANCHE IL "PATRIOTTISMO" CON IL "MATRIOTTISMO"

l termine "patriottismo" deriva dal latino "patria", che significa "terra dei padri". Questa etimologia suggerisce un legame storico con il patriarcato, un sistema sociale in cui il potere è detenuto prevalentemente dagli uomini e in cui la figura paterna assume un ruolo centrale.

Storicamente, il patriottismo è stato spesso associato a:

  • Valori maschili tradizionali: Coraggio, forza, sacrificio di sé per la patria, spesso intesa come entità astratta e personificata al maschile.
  • Ruoli di genere stereotipati: Gli uomini erano chiamati a difendere la patria con le armi, mentre le donne erano relegate a ruoli di supporto, come madri e mogli di soldati.
  • Retorica militarista e bellicista: Il patriottismo è stato spesso utilizzato per giustificare guerre e conflitti, con un'enfasi sull'eroismo militare e sul sacrificio della vita per la nazione.
  • Esclusione delle donne dalla sfera pubblica: Le donne erano spesso escluse dalla partecipazione politica e decisionale, considerate inadatte a ricoprire ruoli di potere.

Tuttavia, è importante sottolineare che il patriottismo non è intrinsecamente patriarcale. Esistono diverse forme di patriottismo, alcune delle quali possono essere compatibili con valori di uguaglianza e inclusione. Ho fatto l'esempio del "patriottismo" di Carlo Cassola nel proporre il disarmo unilaterale dell'Italia!

Il "matriottismo": una prospettiva femminista

Il termine "matriottismo" è un neologismo di ispirazione femminista che cerca di superare le connotazioni patriarcali del patriottismo tradizionale. L'invenzione del termine è attribuita a Cindy Sheehan, un'attivista statunitense per la pace, il cui figlio, lo specialista dell'esercito americano Casey Sheehan, è stato ucciso durante la guerra in Iraq.

Ecco quanto scrive la Sheehan, a proposito del "matriottismo", in un suo articolo del 2006:

"Attraverso tutto il nostro percorso scolastico, i nostri cervelli vengono lavati fino a farci credere che in qualche modo i nostri leader hanno sempre ragione, e che certamente hanno a cuore i nostri migliori interessi quando agitano la bandiera e ci convincono ad odiare i nostri simili, esseri umani che si frappongono tra essi e gli immensi profitti della guerra. I patrioti si nascondono vigliaccamente dietro la bandiera e a cuor leggero mandano a morire la gioventù per riempire i loro conti in banca. Come disse Samuel Johnson, il patriottismo è "l'ultimo rifugio dei mascalzoni".Il "matriottismo" si situa all'opposto, non per distruggere, ma per portare assieme lo yin e lo yang, e gettar fuori di bilancia il militarismo connesso al patriottismo. Non tutte le persone sono madri, ma c'è una verità universale che nessuno può contestare, per quanto ci si metta (e credetemi, alcuni lo faranno), e cioè che tutti hanno una madre. Le madri danno la vita e, se il bimbo è fortunato, le madri nutrono la vita. Se un uomo ha avuto una madre che ha nutrito la vita, allora ha già una base di "matriottismo". Un matriota maschio o femmina ama il suo paese, ma non al punto di dire "sto con il mio paese che abbia ragione o abbia torto". (…) Un vero matriota non lancerà mai una bomba atomica, o bombe al fosforo bianco, radendo al suolo città e villaggi, e non controllerà aeroplani a migliaia di chilometri di distanza per uccidere uomini, donne e bimbi innocenti. E la cosa più importante, la chiave per smettere di uccidere e risolvere i problemi, è che una matriota non manderà mai, in qualunque caso, suo figlio o il figlio di un'altra madre a combattere guerre insensate. Eppure, lotterà lei stessa, per proteggere suo figlio o sua figlia dal male. I matrioti combattono le loro battaglie quando devono, ma non fanno uso di violenza per risolvere i conflitti"…

Non esiste una definizione univoca di "matriottismo", ma alcune delle sue caratteristiche principali sono:

  • Centralità della cura e della protezione: Il "matriottismo" pone l'accento sulla cura e la protezione della vita, non solo dei confini nazionali.
  • Rifiuto della violenza e della guerra: Il "matriottismo" promuove la risoluzione pacifica dei conflitti e rifiuta la violenza come strumento di risoluzione delle controversie.
  • Inclusione e partecipazione: Il "matriottismo" valorizza la partecipazione di tutte le persone, indipendentemente dal genere, alla vita pubblica e politica.
  • Connessione con la terra e la natura: Il "matriottismo" enfatizza il legame con la terra e la natura, promuovendo la sostenibilità ambientale e il rispetto per l'ambiente.
  • Valorizzazione delle esperienze femminili: Il "matriottismo" riconosce e valorizza le esperienze e le prospettive delle donne, spesso marginalizzate nel discorso patriottico tradizionale.

Il "matriottismo" come superamento del patriarcato nel patriottismo?

Il "matriottismo" può rappresentare un tentativo di superare le radici patriarcali del patriottismo tradizionale, proponendo una visione più inclusiva, pacifica e orientata alla cura. Tuttavia, è importante considerare alcuni aspetti:

  • Rischio di essenzialismo: Alcune interpretazioni del "matriottismo" possono cadere in un essenzialismo di genere, associando determinate caratteristiche (come la cura e la nonviolenza) esclusivamente alle donne.
  • Necessità di una definizione condivisa: Il termine "matriottismo" è ancora relativamente nuovo e non esiste una definizione univoca e condivisa. Questo può portare a interpretazioni diverse e a una mancanza di chiarezza.
  • Importanza del contesto: Il significato e l'efficacia del "matriottismo" dipendono dal contesto culturale e politico in cui viene utilizzato.

Esiste, in conclusione, un legame storico complesso tra patriottismo e patriarcato, ma il patriottismo non è intrinsecamente patriarcale. Il "matriottismo" può rappresentare un tentativo di superare le connotazioni patriarcali del patriottismo tradizionale, proponendo una visione più inclusiva, pacifica e orientata alla cura. Tuttavia, è importante evitare derive essenzialiste e promuovere un dibattito aperto e inclusivo sul significato e l'applicazione di questo concetto.

In definitiva, il "matriottismo" può essere visto come un'opportunità per ripensare il patriottismo in chiave femminista, valorizzando la diversità, la pace e la cura, ma è necessario un confronto continuo e una riflessione critica per evitare di cadere in nuove forme di stereotipi e di esclusioni.

UNA NUOVA VISIONE DELLA CITTADINANZA GLOBALE: LA TERRESTRITA'

L'accezione del termine "terrestrità" in valenza neologistica come appartenenza del genere umano alla Terra (e non viceversa), da riconoscere nel diritto internazionale, me la attribuisco, con "Memoria e Futuro" (Mimesis edizioni, 2020) anche se vari contributi teorici, con terminologie analoghe, stanno andando in questa direzione, per una nuova definizione della cittadinanza globale: posso citare, tra i tanti contributi, quelli di Edgar Morin (Terra Patria e Terra Matria) e il costituzionalismo globale di Luigi Ferrajoli (l'appello a una Costituente della Terra).

La "Terra-Patria" di Morin:

Nel suo libro "Terra-Patria" (1993), scritto con Anne Brigitte Kern, Morin sviluppa l'idea che l'umanità debba prendere coscienza della sua comune appartenenza alla Terra, considerandola come una "patria" condivisa. Questo concetto nasce dalla consapevolezza delle sfide globali che l'umanità si trova ad affrontare, come la crisi ecologica, le disuguaglianze sociali e i conflitti internazionali. La "Terra-Patria" rappresenta quindi un invito alla solidarietà e alla responsabilità verso il pianeta e verso le generazioni future.

L'evoluzione verso la "Terra-Matria":

Successivamente, Morin ha iniziato a utilizzare anche il termine "Terra-Matria", affiancandolo o sostituendolo a "Terra-Patria". Questo cambiamento non sembra essere una completa sostituzione, ma piuttosto un'integrazione che arricchisce il concetto originario.

Interpretazioni e possibili influenze femministe:

Diverse interpretazioni possono essere date a questo cambiamento terminologico:

  • Accentuazione dell'aspetto materno e generativo della Terra: L'utilizzo di "Matria" sottolinea il ruolo della Terra come fonte di vita e di nutrimento, richiamando immagini archetipiche legate alla figura materna. Questo può essere visto come un'eco delle riflessioni femministe sull'ecofemminismo, che evidenzia la connessione tra la dominazione della natura e la dominazione delle donne.
  • Inclusione di una prospettiva di genere: L'aggiunta di "Matria" può essere interpretata come un tentativo di superare una visione potenzialmente androcentrica insita nel termine "Patria", che tradizionalmente evoca figure e valori maschili. In questo senso, Morin potrebbe aver recepito l'importanza di includere una prospettiva di genere nella riflessione sulla relazione tra umanità e Terra.
  • Riconoscimento del valore della cura e della relazione: Il termine "Matria" può evocare valori come la cura, la protezione e la relazione, che sono stati spesso associati al femminile e che sono centrali nelle riflessioni femministe sulla pace e sulla giustizia.

Non una semplice derivazione:

È importante sottolineare che il pensiero di Morin è complesso e si nutre di diverse influenze, tra cui la filosofia, la sociologia, l'antropologia e la biologia. L'utilizzo di "Terra-Matria" non sembra quindi una semplice derivazione dalla cultura femminista, ma piuttosto un'integrazione di nuove prospettive che arricchiscono la sua riflessione.

Morin e il femminismo:

Morin non si definisce esplicitamente come femminista, ma il suo pensiero presenta diverse affinità con alcune tematiche femministe, come:

  • La critica al pensiero dicotomico: Morin critica la tendenza a separare nettamente concetti come natura e cultura, ragione ed emozione, maschile e femminile, proponendo un pensiero complesso che cerca di superare queste dicotomie.
  • L'importanza della relazione e della interdipendenza: Morin sottolinea l'importanza delle relazioni e dell'interdipendenza tra gli esseri umani e tra l'umanità e la natura.
  • La valorizzazione della diversità e della complessità: Morin promuove un pensiero che valorizza la diversità e la complessità del reale, rifiutando semplificazioni e riduzionismi.

Su questa analoga e convergente linea di pensiero, la "terrestrità" di Alfonso Navarra e il costituzionalismo globale di Luigi Ferrajoli, pur nascendo da contesti e con finalità specifiche, presentano significative affinità e sinergie che meritano di essere esplorate. Entrambi i concetti, infatti, si pongono l'obiettivo di affrontare le sfide globali del nostro tempo, promuovendo una nuova forma di governance e di appartenenza che superi i limiti degli stati-nazione.

La "terrestrità" di Alfonso Navarra:

Alfonso Navarra, con il neologismo "terrestrità", intende sottolineare l'appartenenza del genere umano alla Terra come parte organica di un unico ecosistema vivente. Questo concetto si basa su diverse dimensioni:

  • Dimensione ecologica: La consapevolezza della crisi ambientale globale e della necessità di un approccio ecocentrico che metta al centro la salvaguardia del pianeta.
  • Dimensione antropologica: Il riconoscimento dell'unità del genere umano e della sua interdipendenza con l'ecosistema terrestre.
  • Dimensione etica: La responsabilità morale dell'umanità nei confronti del pianeta e delle generazioni future.
  • Dimensione politica: La necessità di una governance globale che tenga conto degli interessi dell'intera umanità e dell'equilibrio ecologico.

La "terrestrità" non si limita a una semplice constatazione di fatto, ma implica un impegno attivo per la costruzione di un mondo più giusto e sostenibile, basato sulla cooperazione, la solidarietà e il rispetto per l'ambiente. Sulla base del concetto di nonviolenza efficace quale progressi nel diritto internazionale, si batte perché a livello ONU siano riconosciuti i diritti della umanità e della Terra/Natura in quanto tali.

Il costituzionalismo globale di Luigi Ferrajoli:

Luigi Ferrajoli, con la sua proposta di un costituzionalismo globale, mira a creare un sistema di diritto sovranazionale che limiti i poteri degli stati e dei mercati globali, garantendo i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani e la salvaguardia dei beni comuni globali, tra cui l'ambiente. I pilastri del costituzionalismo globale sono:

  • Istituzioni globali di garanzia: Organismi sovranazionali dotati di poteri effettivi per far rispettare le norme e sanzionare le violazioni.
  • Diritti fondamentali globali: Un catalogo di diritti umani universali, tra cui il diritto alla pace, alla salute, all'ambiente e alla sussistenza.
  • Demanio planetario: La tutela dei beni comuni globali, come l'acqua, l'aria e la biodiversità, attraverso un sistema di gestione condivisa.
  • Diritto internazionale costituzionale: Un sistema di norme sovranazionali che vincolano gli stati e i poteri economici globali.

Analogie e sinergie:

Le analogie e le sinergie tra la "terrestrità" di Navarra e il costituzionalismo globale di Ferrajoli sono evidenti:

  • Centralità della dimensione globale: Entrambi i concetti superano la prospettiva nazionale e si pongono l'obiettivo di affrontare le sfide globali con una visione olistica.
  • Riconoscimento dell'interdipendenza: Entrambi sottolineano l'interdipendenza tra l'umanità e l'ecosistema terrestre, evidenziando la necessità di un approccio ecocentrico.
  • Promozione di una nuova governance: Entrambi propongono una nuova forma di governance globale che tenga conto degli interessi dell'intera umanità e della salvaguardia del pianeta.
  • Centralità del diritto internazionale: Il costituzionalismo globale di Ferrajoli si basa sulla garanzia dei diritti umani fondamentali, che trovano un fondamento etico nella "terrestrità" di Navarra. Ed un loro coronamento nel riconoscimento dei nuovi diritti della Umanità e della Natura.
  • Necessità di un cambiamento culturale: Entrambi i concetti implicano un cambiamento culturale profondo, che porti a una maggiore consapevolezza della nostra appartenenza alla Terra e della nostra responsabilità nei confronti del pianeta.

In sintesi, la "terrestrità" di Navarra può fornire una cornice politica, etica e antropologica al progetto del costituzionalismo globale di Ferrajoli. La prima sottolinea l'appartenenza comune alla Terra e la responsabilità che ne deriva, mentre il secondo propone con maggiore dettaglio e appropriatezza tecnica gli strumenti giuridici e istituzionali per realizzare una governance globale che tenga conto di questa appartenenza.

Questi due concetti offrono, insieme, una prospettiva potente per affrontare le sfide del nostro tempo e costruire un futuro più giusto e sostenibile per l'umanità e per il pianeta. Si può dire che la "terrestrità" fornisce il perché e il costituzionalismo globale il come di una nuova era di convivenza pacifica e sostenibile sul pianeta.

Le due visioni, terrestrità e costituzionalismo globale, possono offrire un solido fondamento per una nuova visione e un nuovo assetto della cittadinanza globale. Essi forniscono sia la base concettuale che gli strumenti pratici per superare i limiti della cittadinanza nazionale e abbracciare un'appartenenza più ampia e inclusiva.

La "terrestrità" introduce un cambiamento radicale nel concetto di appartenenza. Non si tratta più di essere cittadini di uno Stato-nazione, ma di sentirsi parte di una comunità umana più vasta, legata indissolubilmente alla vita del pianeta. Questo implica:

  • Superamento del nazionalismo: La "terrestrità" promuove un'identità globale che trascende le divisioni nazionali, mettendo in primo piano l'interesse comune dell'umanità.
  • Responsabilità condivisa: La consapevolezza di appartenere alla Terra implica una responsabilità condivisa nella cura del pianeta e nella promozione della giustizia sociale a livello globale.
  • Interdipendenza e solidarietà: La "terrestrità" evidenzia l'interdipendenza tra tutti gli esseri umani e l'ecosistema, promuovendo la solidarietà e la cooperazione internazionale.
  • Diritti e doveri globali: La "terrestrità" implica l'esistenza di diritti e doveri che trascendono i confini nazionali, come il diritto alla sopravvivenza dell'umanità, alla pace, e il dovere di proteggere i cicli ecosistemici che garantiscono la vita sul pianeta.

Il costituzionalismo globale fornisce la struttura giuridica e istituzionale per dare concretezza alla nuova visione della cittadinanza globale. Esso offre:

  • Diritti fondamentali globali: Un catalogo di diritti umani universali, garantiti da istituzioni sovranazionali, che definiscono lo status del cittadino globale. Questi diritti non dipendono dalla nazionalità, ma sono inerenti alla condizione umana.
  • Istituzioni di garanzia: Organismi internazionali con il potere di far rispettare i diritti fondamentali e di sanzionare le violazioni, offrendo ai cittadini globali strumenti di tutela e di partecipazione.
  • Principi di giustizia globale: Criteri per la distribuzione equa delle risorse e delle responsabilità a livello globale, promuovendo la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale.
  • Spazi di partecipazione democratica: Meccanismi di democrazia transnazionale che permettono ai cittadini globali di partecipare alle decisioni che riguardano il futuro del pianeta.

La sinergia tra "terrestrità" e costituzionalismo globale per la cittadinanza globale:

La "terrestrità" fornisce la base politica, etica e culturale per la cittadinanza globale, mentre il costituzionalismo globale ne definisce la struttura giuridica e istituzionale. Insieme, essi creano un quadro completo per una nuova forma di appartenenza che si caratterizza per:

  • Universalità: La cittadinanza globale si estende a tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal luogo in cui vivono.
  • Inclusività: La cittadinanza globale riconosce e valorizza la diversità culturale e promuove la partecipazione di tutti alla vita della comunità globale.
  • Responsabilità: La cittadinanza globale implica una responsabilità condivisa nella cura del pianeta e nella promozione della giustizia sociale.
  • Partecipazione: La cittadinanza globale offre spazi di partecipazione democratica a livello transnazionale, permettendo ai cittadini di contribuire alle decisioni che riguardano il futuro dell'umanità.

Esempi concreti di cittadinanza globale:

Sebbene il pieno dispiegamento della cittadinanza globale sia ancora un obiettivo da raggiungere, esistono già esempi concreti che ne anticipano alcuni aspetti:

  • Movimenti sociali globali: Campagne come ICAN, movimenti come Fridays for Future o le ONG per i diritti umani dimostrano la capacità dei cittadini di mobilitarsi a livello transnazionale per cause comuni.
  • Trattati internazionali sui diritti umani e sull'ambiente: Accordi come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o l'Accordo di Parigi sul clima rappresentano passi importanti verso un diritto internazionale che tutela i diritti e i beni comuni globali.

La "terrestrità" e il costituzionalismo globale offrono una prospettiva innovativa e promettente per ripensare la cittadinanza in un'era di globalizzazione. Essi forniscono le basi per una nuova forma di appartenenza che supera i limiti del nazionalismo e promuove un'identità globale basata sulla responsabilità, la solidarietà e la partecipazione. La realizzazione piena di questa visione richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori, istituzioni, società civile e singoli individui, per costruire un futuro più giusto e sostenibile per l'umanità e per il pianeta.

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APPENDICE

Testo del progetto di Costituzione della Terra proposto e redatto da Luigi Ferrajoli

Il progetto di una Costituzione della Terra. Ciò che la distingue da tutte le carte dei diritti, vigenti o progettate: l'introduzione di funzioni e di istituzioni globali di garanzia

Il progetto qui proposto di una Costituzione mondiale non è nuovo. Altri progetti sono stati avanzati, consistenti di solito nella democratizzazione delle attuali istituzioni politiche di governo dell'Onu oppure, come nella Carta della Terra del 2000, nell'enunciazione dei principi della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani. Ciò che è nuovo, nel progetto in 100 articoli proposto al dibattito pubblico dalla nostra Costituente Terra, rispetto a questi progetti e soprattutto a tutte le carte internazionali vigenti, è la presenza dei due requisiti la cui mancanza ha provocato il fallimento di tali carte: la rigidità della Costituzione proposta, in forza della quale una norma con essa in contrasto è destinata ad essere annullata da un'apposita giurisdizione globale di costituzionalità e, soprattutto, l'imposizione, quali limiti e vincoli ai poteri selvaggi degli Stati sovrani e dei mercati globali, di adeguate garanzie e delle relative istituzioni. Nel nostro progetto vengono previste in primo luogo le garanzie primarie, consistenti nei divieti corrispondenti a quelle aspettative negative di non lesione che sono la pace, il diritto alla vita e tutti i diritti di immunità e di libertà, e negli obblighi corrispondenti a quelle aspettative positive di prestazione che sono tutti i diritti sociali, come i diritti alla salute, all'istruzione e alla sussistenza; in secondo luogo le garanzie secondarie o giurisdizionali, consistenti nell'accertamento e nella sanzione o nella riparazione, ad opera di giurisdizioni obbligatorie, delle violazioni dei diritti fondamentali e delle loro garanzie primarie.

E' questa l'importante innovazione garantista del paradigma costituzionale, proposta dal nostro progetto di Costituzione della Terra. Prendendo sul serio le tante carte dei diritti esistenti, che sono diritto vigente ancorché ineffettivo, il progetto non si limita alle enunciazioni di principio in tema di pace, uguaglianza e diritti umani, ma introduce le tecniche garantiste idonee a renderle effettive, a cominciare dalla previsione non solo delle tradizionali funzioni legislative, esecutive e giudiziarie, ma anche delle ben più importanti funzioni e istituzioni di garanzia primaria dei diritti e dei beni fondamentali costituzionalmente stabiliti.

L'ipotesi teorica che è alla base del nostro progetto è infatti una revisione della classica tipologia e separazione dei poteri formulata da Montesquieu quasi tre secoli fa, in presenza di un assetto istituzionale che non ha nulla a che fare con quello degli Stati contemporanei e meno che mai con la prospettiva di una democrazia costituzionale di livello internazionale. Quella tripartizione – tra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario – fu pensata allorquando il potere esecutivo era detenuto dal monarca e occorreva garantire l'autonomia e il primato degli organi legislativi e l'indipendenza della magistratura. Oggi quella tripartizione non è più in grado di dar conto della complessità della sfera pubblica delle odierne democrazie e di fondarne la struttura garantista. E' inadeguata sul piano descrittivo, dato che è smenti­ta da tutti gli ordinamenti democratici, nei quali l'esecutivo, scomparso il monarca, ha la stessa legittimazione elettorale del legislativo e il rapporto tra esecutivo e legislativo, soprattutto nei sistemi parlamentari, è assai più di connessione che di separazione. Ma è inadeguata soprattutto sul piano assiologico, dato che è responsabile del fatto che le nuove funzioni di garanzia primaria – come la scuola, la sanità pubblica, le tutele dell'ambiente naturale – inesistenti o addirittura inconcepibili ai tempi di Montesquieu, non potendo essere collocate all'interno del potere legislativo o di quello giudiziario, si sono sviluppate in forme burocratiche, nonostante il loro carattere contro-maggioritario, entro quel grande contenitore che è la Pubblica Amministrazione alle dipendenze del potere esecutivo.

Ben più della classica se­para­zione montesquieviana è oggi essenziale, a mio parere, un'ulteriore separazione delle funzioni pubbliche, basata su una loro distinzione di fondo, corrispondente alle due grandi dimen­sioni dell'esperienza: volontà e conoscenza, potere e sapere, produzione e applicazione del diritto, legis‑latio e iuris‑dictio. E' sulla diversa natura di queste attività e sulla diversità delle loro fonti di legit­timazione che deve oggi basarsi la separazione dei pubblici poteri: tra le funzioni e le istituzioni di gover­no, legittimate dalla rappresentatività politica, e le funzioni e le isti­tuzioni di ga­ran­zia, legittimate dalla soggezione alla legge e all'u­niver­salità dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. Le istituzioni di governo sono infatti quelle investite delle fun­zioni politiche di produzione e di innovazione discrezionale in ordine a quella che possiamo chiamare la sfera del decidibile: non solo, quindi, le funzioni propriamente governative di indirizzo politico e di scelta amministrativa, ma anche le funzioni legislative. Le istituzioni di garanzia sono invece quelle investite delle funzioni vincolate all'applicazione della legge, che nella democrazia costituzionale inclusi il principio della pace, la tutela dell'ambiente e i diritti fondamentali, a garanzia di quella che possiamo chiamare la sfera del non decidibile (che o che non): non solo, quindi, le funzioni giudiziarie o di garanzia secondaria, che intervengono per rimuovere o riparare le violazioni giuridiche, cioè gli atti invalidi e gli atti illeciti, ma ancor prima le ben più importanti funzioni di garanzia primarie, consistenti nella diretta garanzia dei dirit­ti sociali, come le istituzioni sanitarie, quelle scolasti­che, quelle assistenziali, quelle previdenziali e quelle di tutela della pace e dell'ambiente naturale. Essendo vincolate all'applicazione imparziale della legge sulla base della cognizione dei suoi presupposti, tutte le funzioni di garanzia, sia quelle primarie che quelle secondarie, sono anti-maggioritarie, essendo legittimate non già, come le funzioni di governo, dal principio di maggioranza in rappresentanza della volontà popolare, bensì dal loro ruolo di tutela, anche contro le maggioranze, dei diritti e dei beni fondamentali di tutti.

C'è peraltro un tratto caratteristico dei diritti fondamentali che spiega la loro attuale ineffettività nell'ordinamento internazionale. Diversamente dai diritti patrimoniali, le cui garanzie vengono ad esistenza insieme ai diritti garantiti – il debito insieme al credito, il divieto di lesione insieme al diritto reale di proprietà – i diritti fondamentali, al pari della pace e della tutela dell'ambiente, non nascono insieme alle loro garanzie, che ben possono mancare e di fatto, nel diritto internazionale, mancano totalmente. A livello globale hanno perciò bisogno di norme di attuazione che ne introducano quelle che ho chiamato le loro garanzie primarie e le relative istituzioni: un servizio sanitario mondiale; un servizio scolastico parimenti universale; un'organizzazione mondiale del lavoro che assicuri garanzie tendenzialmente uguali a tutti i lavoratori; garanzie della sussistenza attraverso un reddito di base universale recuperabile dagli abbienti con il prelievo fiscale; un demanio planetario, la messa al bando delle armi, lo scioglimento degli eserciti e un fisco globale progressivo.

Nessuna di queste istituzioni di garanzia primaria è mai stata istituita; mentre sono proprio queste funzioni e queste istituzioni di garanzia, ben più che le funzioni e le istituzioni di governo, che a livello globale è necessario sviluppare in attuazione del paradigma costituzionale. Ciò di cui abbiamo bisogno, ai fini della garanzia della pace, dell'ambiente e dei diritti umani, è non già l'istituzione di un'improbabile e neppure au­spicabile riproduzione della forma dello Stato a livello sovra­nazionale – una sorta di super‑stato mondiale – bensì l'introduzione di funzioni e istitu­zioni di garanzia in grado di attuare i principi costituzionalmente stabiliti. Le funzioni e le istituzioni di governo, essendo legittimate dalla rappresentanza politica, è bene ri­mangano quanto più possi­bile negli Stati nazionali, più vicine agli elettori, essendo più che sufficienti, a livello globale, le attuali istituzioni di governo dell'Onu, sia pure democratizzate. Al contrario, le fun­zioni e le istituzioni di garanzia primaria dei diritti fondamentali, e in particolare dei diritti sociali alla salute, all'istruzione e alla tutela della pace e dell'ambiente, essendo legittimate non già dal consenso della maggioranza ma dall'universalità dei diritti fondamentali, è soprattutto a livello globale che devono essere introdotte, onde rimediare alla loro possibile assenza o insufficienza a livello locale.

E' la mancanza di queste funzioni e di queste istituzioni globali di garanzia – non meno, anzi più democratiche delle funzioni elettive di governo giacché garantiscono i diritti fondamentali di tutti – la vera, grande lacuna dell'odierno diritto internazionale, equivalente a una sua vistosa violazione e responsabile del fallimento delle tante carte dei diritti umani. E sono queste funzioni e istituzioni di garanzia che occorre concepire e poi introdurre ed imporre normativamente in una Costituzione della Terra, onde garantire la sopravvivenza del genere umano, minacciata per la prima volta nella storia dalle nostre stesse politiche irresponsabili. In assenza di queste funzioni e istituzioni e dei limiti e dei vincoli da esse imposte ai mercati globali, il rapporto tra politica ed economia si è capovolto, dando luogo all'asimmetria di cui ho già detto tra il carattere globale della seconda e il carattere ancora soltanto statale della prima e alla conseguente crisi delle nostre democrazie. A causa di questa asimmetria, oggi non sono più gli Stati che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono al contrario le grandi imprese transnazionali che mettono in concorrenza gli Stati, privilegiando per i loro investimenti quelli nei quali sono assenti le garanzie del lavoro e dei diritti fondamentali, minori o inesistenti le tutele dell'ambiente, minori le imposte e maggiori le possibilità di corrompere o comunque di condizionare i governi. Per questo, l'alternativa è oggi radicale: o si sviluppa un processo costituente di una sfera pubblica sovranazionale in grado di porre limiti e vincoli alla sovranità selvaggia dei mercati e degli Stati più potenti tramite la creazione di istituzioni globali di garanzia dei diritti e dei beni vitali di tutti, oppure sono in pericolo non soltanto le nostre democrazie ma anche la pace e la vivibilità del pianeta.

Rispetto al costituzionalismo tradizionale, una Costituzione della Terra dovrà pertanto avere una struttura assai più estesa e complessa. Il costituzionalismo odierno è un costituzionalismo di diritto pubblico, ancorato alla forma dello Stato nazionale e declinato come sistema di limiti e vincoli a garanzia dei soli diritti fondamentali. Le espressioni "stato di di­rit­to", "stato legislativo di diritto", "stato costituzionale di diritto" sono significative: solo lo Stato e la po­litica, nella nostra tradizione, sa­rebbero il luogo del potere e se ne giu­stifi­cherebbe, nel diritto interno, la soggezione a re­gole e a con­trol­li e, nel diritto internazionale, al solo, debole vincolo del rispetto dei trattati; la società civile e il mer­cato, al contra­rio, non sarebbero anch'essi luoghi di potere, bensì luoghi delle li­bertà, che si trattereb­be soprat­tutto di pro­teg­gere con­tro gli abusi e gli ec­cessi dei poteri pubblici.

La costituzione della Terra che proponiamo di elaborare si caratterizzerà invece per un allargamento del paradigma costituzionale oltre lo Stato, in quattro direzioni: a) in direzione di un costituziona­lismo sovranazionale, in aggiunta a quello statale espresso dalle costituzioni dei diversi paesi, onde superare lo stato di natura e di guerra virtuale in cui sostanzialmente vive tuttora la società internazionale; b) in direzione di un costituzionalismo sociale, in aggiunta a quello liberale, tramite le garanzie dei diritti sociali nelle forme di un welfare di diritto o dei diritti, anziché in quelle odierne dello Stato sociale burocratico; c) in direzione di un costituzionalismo di diritto privato, in aggiunta a quello di diritto pubblico edificato contro i pubblici poteri, e non anche contro i poteri economici privati, indebitamente concepiti come libertà e non come poteri; d) in direzione di un costituzionalismo dei beni, in aggiunta a quello dei diritti, che preveda da un lato la tutela come fondamentali, perché vitali, dei beni comuni della natura e di beni artificiali come i farmaci salva-vita e dall'altro, la proibizione come illeciti, perché micidiali, di beni come le armi, i rifiuti tossici e le emissioni inquinanti.

Non si tratta soltanto di un allargamento, ma anche di un inveramento del costituzionalismo. Lo sviluppo di un costituzionalismo globale, al di là dello Stato, altro non è che la doverosa attuazione del costituzionalismo esistente. I diritti fondamentali stipulati nelle tante carte internazionali – se presi sul serio, cioè come norme giuridiche vincolanti – implicano infatti, logicamente, le loro garanzie, la cui mancata introduzione equivale alla loro violazione e integra perciò un'indebita lacuna. "La di­chiara­zione dei di­ritti contiene le obbliga­zioni dei le­gislato­ri", stabilì l'articolo 1 della sezione "doveri" della Co­sti­tuzione francese del­l'anno III. Precisamente, il divieto di lesione dei diritti di libertà e l'obbligo di soddisfazione dei diritti sociali sono implicati, quali loro garanzie, da quelle aspettative negative o positive nelle quali consistono tutti i diritti in tali carte stipulati.

Sono questi doveri – i divieti a garanzia della pace, dell'ambiente e delle libertà, e gli obblighi a garanzia dei diritti sociali – che vanno dunque introdotti, quali garanzie a loro volta universali. E' chiaro che l'universalismo dei diritti umani e delle loro garanzie è incompatibile con la cittadinanza, che è l'ultimo accidente di nascita che differenzia le persone per ragioni di status. Il principio della pace, a sua volta, è incompatibile con la sovranità, non essendo ammessi dalle costituzioni rigide poteri costituiti illimitati. "La sovranità appartiene al popolo", affermano le costituzioni democratiche. Ma tale norma è compatibile con il paradigma costituzionale, che non ammette poteri sovrani, solo se intesa in due significati tra loro connessi: in negativo, nel senso che la sovranità appartiene al popolo e a nessun altro, e nessun potere costituito – assemblea rappresentativa o presidente eletto –, può appropriarsene e usurparla; in positivo, nel senso che, non essendo il popolo un macrosoggetto ma l'insieme di tutti i consociati, la sovranità appartiene a tutti e a ciascuno, identificandosi con quei frammenti di sovranità, cioè di poteri e contropoteri, che sono i diritti fondamentali di cui tutti e ciascuno sono titolari. Cittadinanza e sovranità, in breve, se prendiamo sul serio i principi dell'uguaglianza e della pace, sono di tutti o, che è lo stesso, non sono di nessuno.

Progetto di Costituzione della Terra


Bozza Ferrajoli in 100 articoli proposta alla discussione

Il progetto qui presentato è stato scritto su invito del Comitato esecutivo della Scuola "Costituente Terra". Nei mesi di pandemia e di inerzia forzata, nei quali è stato impossibile svolgere i seminari progettati nell'assemblea inaugurale della Scuola, svoltasi a Roma il 21 febbraio 2020, è sembrato utile preparare una prima bozza di Costituzione, che valga a facilitare il dibattito e a sollecitare integrazioni o emendamenti, sulla base dell'identificazione sistematica delle questioni normative più rilevanti che dovranno essere affrontate.

Prima di illustrare questo progetto mi sembrano opportune talune osservazioni. La prima riguarda il senso politico di questa iniziativa. Lo scopo del progetto è mostrare che la stipulazione di una Costituzione della Terra, cioè di un sistema di limiti e vincoli ai poteri selvaggi degli Stati sovrani e dei mercati globali, è in primo luogo possibile, nonostante le differenze culturali, i conflitti politici, i potenti interessi e i consolidati pregiudizi che ad essa si oppongono, e in secondo luogo è necessaria ed urgente, quale risposta razionale e unificante alle tante emergenze planetarie – la catastrofe ecologica, la minaccia nucleare, la miseria e la fame di miliardi di esseri umani – che stanno mettendo in pericolo la convivenza pacifica e la sopravvivenza stessa dell'umanità e che solo un nuovo patto costituzionale tra tutti i popoli della Terra è in grado di fronteggiare.

La seconda osservazione è connessa alla prima. Proprio perché questo progetto è il frutto di una riflessione sulla risposta più razionale alle grandi emergenze in atto, viene in esso disegnato un modello limite, per così dire ideale e regolativo: il dover essere di una sfera pubblica all'altezza delle sfide e delle emergenze globali, quanto più possibile idoneo a garantire i principi di giustizia proclamati nelle tante carte dei diritti che affollano i nostri ordinamenti. Di qui il carattere radicale e all'apparenza utopistico di molte sue norme: dalla giustiziabilità delle lesioni delle libertà fondamentali commesse da regimi dispotici alla garanzia globale dei diritti alla salute e alla sussistenza di tutti gli esseri umani, dalla cittadinanza universale all'abolizione delle armi e degli eserciti, dall'istituzione di un demanio planetario a tutela dell'ambiente fino all'introduzione di un fisco mondiale sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi in grado di finanziare le istituzioni globali di garanzia.

La terza osservazione riguarda la specificità di questa bozza rispetto alle carte costituzionali esistenti. Questo progetto ricalca quelle che possiamo chiamare, con le parole usate dal preambolo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le "tradizioni costituzionali comuni" alle carte dei diritti più avanzate, sia costituzionali che internazionali. Ma una Costituzione della Terra è inevitabilmente assai diversa da tutte le carte vigenti, dato che deve rispondere a problemi globali del tutto sconosciuti in altre epoche e tutelare nuovi diritti e nuovi beni vitali contro nuovi poteri e nuove aggressioni, in passato impensabili, che richiedono sistemi nuovi di garanzie, ben più incisivi e complessi di quelli tramandati dalla nostra tradizione giuridica. Benché radicali e innovative, tuttavia, le garanzie qui prospettate sono già tutte, a mio parere, logicamente implicate e normativamente imposte, ove si prendano sul serio le tante carte costituzionali e internazionali vigenti, dal carattere universale di quelle aspettative negative o positive nelle quali consistono i diritti fondamentali e i principi di pace e di giustizia in esse stabiliti.

2. Fatte queste premesse, illustrerò brevemente questo progetto. La bozza è formata da cento articoli, divisi in due parti: la prima parte è dedicata ai principi di giustizia sostanziale che esprimono i fini e la ragion d'essere di una Costituzione della Terra; la seconda è dedicata alle istituzioni globali previste ed imposte dalla Costituzione quali strumenti idonei, grazie alle loro funzioni e ai mezzi ad esse assegnati, ad assicurare la realizzazione delle finalità stipulate.

La prima parte del progetto, dopo un preambolo programmatico nel quale viene parafrasato l'incipit della Carta delle Nazioni Unite, è divisa in quattro titoli dedicati, rispettivamente, ai principi supremi, ai diritti fondamentali, ai beni fondamentali e ai beni illeciti.

I principi supremi, enunciati nel titolo primo (artt. 1-6), definiscono le finalità della Federazione della Terra che il nuovo patto costituzionale vale a istituire: il mantenimento della pace, la salvaguardia della natura, la tutela dei beni vitali, la messa al bando dei beni micidiali e la garanzia della dignità, dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani. Dell'uguaglianza, in particolare, vengono stipulate due classiche nozioni: l'uguaglianza di fronte alla legge, che impone la chiarezza, l'univocità e la determinatezza dei linguaggi normativi quali condizioni della consistenza semantica del principio di legalità, e l'uguaglianza nei diritti fondamentali che comporta a sua volta, a favore di tutti gli esseri umani, le uguali ed effettive garanzie di tali diritti – i divieti delle loro lesioni e gli obblighi delle relative prestazioni – ad opera, ove difettino le istituzioni di garanzia nazionali, di adeguate istituzioni globali di garanzia.

I diritti fondamentali, previsti nel titolo secondo (artt. 7-47), sono i tradizionali diritti che nelle carte internazionali vengono conferiti universalmente a tutti ma che in gran parte del mondo, in assenza di garanzie, sono di fatto sistematicamente violati: in primo luogo, contro i tanti regimi dispotici che affliggono il nostro pianeta, i diritti di immunità e di libertà (artt. 9-23), dal diritto alla vita alla libertà personale, dalle classiche libertà di pensiero, di riunione e di associazione fino al diritto di emigrare e conseguentemente di immigrare in qualche luogo della Terra; in secondo luogo, contro le attuali disuguaglianze e contro la povertà e la fame nel mondo, i diritti sociali (artt. 24-29), come i diritti alla salute, all'istruzione, alla sussistenza e all'abitazione; in terzo luogo, contro le odierne sovranità statali sempre più disancorate dalle loro basi sociali, i diritti politici (artt. 30-36), dal principio della pace e dai diritti dei popoli all'autodeterminazione interna ed esterna ai diritti delle persone alla partecipazione politica tramite il voto e l'organizzazione collettiva in partiti, anche di carattere globale; in quarto luogo, contro l'attuale sovranità invisibile e impersonale dei mercati, i diritti civili di autonomia negoziale e imprenditoriale (artt. 37-47), dei quali viene riconosciuta la natura di poteri e vengono perciò stabilite non soltanto le garanzie ma anche i limiti al loro esercizio, come la protezione dell'ambiente, la tutela dei consumatori e gli uguali diritti di tutti i lavoratori.

Ma le due principali novità della prima parte di questa bozza riguardano i beni fondamentali e i beni illeciti. Sono infatti le garanzie relative a tali beni che occorre introdurre per rispondere a tutte le odierne sfide ed emergenze globali – umanitarie, ecologiche e nucleari – che il linguaggio individualistico dei diritti non è di solito in grado di affrontare.

Vanno anzitutto garantiti i beni fondamentali, cioè vitali, previsti nel titolo terzo (artt. 48-51), tramite la loro sottrazione al mercato e i vincoli della loro intangibilità e godibilità da parte di tutti: precisamente, i beni comuni (art. 49), come l'aria, l'acqua potabile, i grandi ghiacciai e le grandi foreste, che richiedono molteplici tutele, a cominciare dalla loro protezione come demanio planetario; i beni sociali (art. 50), che includono i vaccini e i farmaci salva-vita, dei quali viene stipulata la garanzia universale consistente nell'obbligo della loro distribuzione a tutti gli esseri umani; i beni personalissimi (art. 51), che riguardano l'integrità del corpo umano e l'identità delle persone e appartengono a ciascuno con esclusione di chiunque altro.

In secondo luogo vanno introdotte le garanzie contro i beni illeciti, cioè micidiali, previsti nel titolo quarto (artt. 52-58). Tali garanzie consistono nei divieti della loro produzione e/o del loro commercio e/o della loro detenzione. Contrariamente ai beni fondamentali perché vitali, questi beni – come le armi atomiche, ma anche le comuni armi da fuoco, i rifiuti tossici o comunque pericolosi e le emissioni di gas serra – vanno messi al bando come illeciti dato che minacciano la vita delle persone e talora di popoli interi.

3. Anche la seconda parte di questo progetto è divisa in quattro titoli.

Il primo titolo (artt. 59-63) definisce il ruolo e le funzioni della Federazione della Terra quale comunità politica aperta all'adesione di tutti gli Stati del mondo. In esso vengono distinte, sulla base delle loro diverse fonti di legittimazione, tre classi di istituzioni globali: le istituzioni di governo, le istituzioni di garanzia e le istituzioni di carattere economico.

Il secondo titolo è dedicato alle istituzioni e alle funzioni globali di governo. Sono le istituzioni, già esistenti, create dalla Carta delle Nazioni Unite: l'Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Consiglio economico e sociale e il Segretariato (artt. 64-70). Di queste istituzioni vengono stipulate la democratizzazione politica sulla base della loro rappresentatività dei popoli della Terra, il compito di istituire e di implementare le istituzioni globali di garanzia e, inoltre, tutte le funzioni di governo richieste dalle finalità della Federazione, a cominciare dalle funzioni di pubblica sicurezza internazionale. Ma a parte queste funzioni di carattere globale, è chiaro che le funzioni di governo, poiché la loro legittimità dipende dalla loro rappresentatività politica, è bene che restino, prevalentemente, in capo agli Stati nazionali, più vicini agli elettori.

Enormemente più decisiva, ai fini della costruzione di una sfera pubblica mondiale all'altezza delle sfide globali, è l'introduzione di quelle che possiamo chiamare istituzioni e funzioni globali di garanzia, legittimate appunto dalle garanzie, di tipo contro-maggioritario, dell'uguaglianza di tutte le persone nei diritti umani, della tutela dei beni fondamentali perché vitali e della protezione dai beni illeciti perché micidiali. Tali istituzioni sono previste nel titolo terzo (artt. 71-90), diviso a sua volta in due sezioni: la prima è dedicata alle istituzioni e alle funzioni globali di garanzia primaria dei principi stabiliti nella prima parte, cioè all'immediata e diretta garanzia della pace, della sicurezza, dell'ambiente e dei diritti umani, dai diritti di libertà ai diritti sociali alla salute, all'istruzione e alla sussistenza e ai diritti dei lavoratori (artt. 74-85); la seconda sezione è dedicata alle istituzioni e alle funzioni globali di garanzia secondaria, deputate all'accertamento e alla riparazione giurisdizionale delle violazioni dei suddetti principi, per commissione o per omissione, e, insieme, alla soluzione delle controversie internazionali (artt. 86-90).

Talune istituzioni globali di garanzia primaria sono già esistenti: l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Fao, l'Unesco e l'Organizzazione internazionale del lavoro. Di esse viene previsto il rafforzamento sia delle funzioni che degli apparati, onde metterle in grado di assicurare effettivamente la garanzia universale dei diritti alla salute, all'istruzione, all'alimentazione di base e a condizioni di lavoro eque e dignitose. Altre istituzioni globali di garanzia primaria vengono invece istituite dalle norme di questa seconda parte, in attuazione di altrettanti principi stabiliti nella parte prima. E' previsto anzitutto un Consiglio internazionale per i diritti umani, con funzioni di coordinamento delle attività delle altre istituzioni di garanzia e di distribuzione delle risorse ad esse necessarie. Vengono stipulati, a garanzia della pace, la messa al bando delle armi, il monopolio della forza militare in capo alle sole forze di polizia, globali e locali, e perciò lo scioglimento degli eserciti nazionali auspicato oltre due secoli fa da Immanuel Kant. Viene inoltre istituita un'Agenzia garante dell'ambiente, deputata alla protezione della natura tramite la qualificazione come beni di un demanio planetario di tutti i beni naturali identificati come vitali e, inoltre, al controllo dell'osservanza dei divieti di produrre gas serra e rifiuti tossici o comunque micidiali. Infine sono previste un'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, a garanzia della sussistenza delle persone, un'Agenzia mondiale dell'acqua, a garanzia dell'accesso di tutti all'acqua potabile, e un Comitato mondiale per le comunicazioni digitali, a garanzia dei diritti umani che da tali comunicazioni possano essere soddisfatti oppure lesi.

Quanto alle istituzioni globali di garanzia secondaria, due di esse sono l'attuale Corte internazionale di giustizia, la cui giurisdizione viene resa obbligatoria ed allargata ad altre controversie nelle quali siano coinvolti gli Stati, e l'attuale Corte penale internazionale, la cui giurisdizione viene a sua volta estesa alle gravi lesioni dei diritti di libertà da parte di regimi dispotici, alle violenze dirette a impedire l'esercizio dei diritti fondamentali, incluso il diritto di emigrare, e alla produzione e al commercio illeciti di armi. Sono poi istituite due nuove, non meno importanti giurisdizioni. La prima è la Corte costituzionale globale, il cui ruolo di controllo sull'invalidità di qualsiasi fonte per contrasto con le norme di questa Costituzione vale a collocare tali norme al vertice del sistema delle fonti e perciò a conferire loro il requisito della rigidità, che è il tratto distintivo del garantismo costituzionale odierno. La seconda è la Corte internazionale per i crimini di sistema, competente a promuovere l'accertamento e la cessazione dei crimini così chiamati perché consistenti in violazioni sistemiche di diritti o di beni fondamentali, non riconducibili alla responsabilità penale di persone determinate, bensì all'irrazionalità e all'irresponsabilità sociale dell'attuale sistema politico ed economico: le devastazioni ambientali, i rischi di conflitti nucleari, la crescita della fame e della povertà nelle periferie del mondo.

Infine il titolo quarto della parte seconda è dedicato alle istituzioni economiche e finanziarie (artt. 91-99). Si tratta delle istituzioni già esistenti nell'ordinamento internazionale: la Banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale, istituiti nel 1945 a seguito degli accordi di Bretton Woods, e l'Organizzazione mondiale del Commercio, istituita nel 1995. Di queste istituzioni vengono riformati i criteri di formazione dei loro organi dirigenti, il cui controllo odierno da parte dei paesi più ricchi, dovuto al fatto che essi sono rappresentativi delle loro ricchezze anziché delle loro popolazioni, ha finora reso ineffettivo e talora capovolto il ruolo di promozione dello sviluppo dei paesi poveri e di riduzione degli squilibri economici ad esse affidato dai loro statuti.

Vengono inoltre previsti, in quest'ultimo titolo, un bilancio planetario e un fisco globale, con indicazioni dettagliate sia delle quote di bilancio che delle aliquote fiscali. Il fisco globale si compone di svariate tassazioni su attività globali, a cominciare dall'uso fino ad oggi gratuito di beni comuni, e di un'imposizione fiscale basata su aliquote fortemente progressive sulle grandi ricchezze, sulle successioni di ingenti patrimoni e sugli altissimi redditi. Le aliquote indicate sono indubbiamente alte: il loro scopo, infatti, non è solo quello di procurare le entrate necessarie a finanziare le istituzioni globali di garanzia, ma anche quello di ridurre l'eccessiva e patologica concentrazione delle ricchezze e di scoraggiare l'attribuzione di redditi illimitati. Il bilancio planetario consiste nell'assegnazione alle diverse istituzioni globali, e soprattutto a quelle di garanzia primaria, di quote minime del bilancio dirette a finanziarne le spese sociali. La quantificazione sia delle aliquote fiscali che delle quote destinate alle spese sociali è apparsa necessaria per vincolare effettivamente – al di là delle generiche norme di principio sulla progressività delle imposte e sulla solidarietà sociale – sia la politica fiscale che la spesa pubblica globale a una reale redistribuzione della ricchezza, alla garanzia dei diversi diritti sociali e a un'effettiva tutela dell'ambiente. Infine vengono previsti il trasferimento alla Federazione della Terra del debito pubblico dei paesi poveri, a titolo di risarcimento dei danni finora provocati dall'uso e dall'abuso gratuito dei beni comuni globali da parte dei paesi ricchi, e la garanzia, da parte della Banca Mondiale, dei debiti pubblici degli altri paesi.

Progetto di Costituzione della Terra

Noi popoli del­la Terra, che nel corso delle ultime generazioni abbiamo accumulato armi micidiali in grado di distruggere più volte l'umanità, abbiamo devastato l'ambiente naturale e messo in pericolo, con le nostre attività industriali, l'abitabilità del nostro pianeta;

consapevoli della catastrofe ecologica che incombe sulla Terra, del nesso che lega la sopravvivenza dell'umanità e la salvaguardia dell'ambiente e del pericolo che, per la prima volta nella storia, il genere umano, a causa delle sue aggressioni alla natura, possa avviarsi all'estinzione;

decisi a salvare la Terra e le ge­nerazioni future dai flagelli dello sviluppo insostenibile, delle guerre, dei dispotismi, della crescita della povertà e della fame, che hanno già provocato deva­sta­zioni irreversibili al nostro am­biente naturale, milioni di morti ogni anno, lesioni gravissime della dignità delle persone e un'infinità di indi­cibili privazioni e sofferenze;

decisi a vivere insieme, nessuno escluso, in pace, senza armi mortali, né fame né muri ostili, a garantire un futuro all'umanità e alle altre specie viventi e a realizzare l'uguaglianza nei diritti fondamentali e la solidarietà tra tutti gli esseri umani, assicurando loro le garanzie della vita, della dignità, delle libertà, della salute, dell'istruzione e dei minimi vitali,

promuoviamo un processo costituente della

Federazione della Terra, aperto all'adesione

di tutti i popoli e di tutti gli Stati esistenti e

finalizzato alla stipulazione di questo patto

di convivenza pacifica e di solidarietà:

Parte prima

I principi. Le finalità

Titolo primo

Principi supremi

Articolo 1

La Terra, casa comune degli esseri viventi

La Terra è un pianeta vivente. Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere.

L'umanità fa parte della natura. La sua sopravvivenza e la sua salute dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una medesima origine e da una globale interdipendenza.

Articolo 2

Le finalità della Federazione della Terra

I fini della Federazione della Terra sono:

garantire la vita presente e futura sul nostro pianeta in tutte le sue forme e, a questo fine, porre termine alle emissioni di gas serra e al riscaldamento climatico, agli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo, alle deforestazioni, alle aggressioni alla biodiversità e alle sofferenze crudeli inflitte agli animali;

mantenere la pace e la sicurezza internazionale e, a questo fine, mettere al bando tutte le armi – nucleari, chimiche, microbiologiche e convenzionali – , sopprimere gli eserciti nazionali e così realizzare il disarmo degli Stati e delle persone e il monopolio della forza in capo alle sole istituzioni di sicurezza pubblica;

promuovere fra i popoli rapporti amichevoli di solidarietà e di cooperazione nella soluzione dei problemi globali di carattere ecologico, politico, economico e sociale e, a questo fine, garantire l'uguale dignità di tutti i popoli e di tutte le persone e la conservazione e la tutela di tutti i beni vitali;

realizzare l'uguaglianza di tutti gli esseri umani nei diritti fondamentali e, a questo fine, introdurre, in capo ad adeguate istituzioni e funzioni globali di garanzia, i divieti di lesione e gli obblighi di prestazione che a tali diritti corrispondono come loro garanzie.

Articolo 3

Dignità della persona

La dignità della persona umana è inviolabile. E' dovere di tutti rispettare e tutelare gli esseri umani sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità.

Nella ricchezza delle loro molteplici differenze, che questa Costituzione ha il compito di tutelare, gli esseri umani costituiscono il popolo della Terra, quali soggetti uguali in dignità e diritti, usufruttuari di beni comuni, responsabili in solido della vita sul pianeta e tenuti a conservarla e a trasmetterla da una generazione all'altra.

Modificazioni genetiche su esseri umani sono consentite soltanto a fini strettamente terapeutici.

Articolo 4

Principio di uguaglianza

Tutti gli esseri umani sono uguali di fronte alle leggi.

L'uguaglianza di fronte alle leggi comporta che le norme di legge non siano oscure né vaghe, ma quanto più possibile chiare, univoche e precise.

Tutti gli esseri umani sono uguali nei diritti fondamentali.

L'uguaglianza nei diritti fondamentali comporta il diritto di ciascuno al rispetto e all'affermazione di tutte le proprie differenze personali di identità e alla massima riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali.

Le garanzie di questi diritti, qualora difettino o siano inadeguate negli ordinamenti statali, sono assicurate dalle istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo della parte seconda di questa Costituzione.

Articolo 5

Cittadinanza della Terra

Tutti gli esseri umani sono cittadini della Terra. Tutti sono dotati, dal momento della nascita, di personalità e di capacità giuridica. Nessuno può essere privato della personalità, della capacità giuridica o del nome.

Tutti gli esseri umani acquistano la capacità d'agire con la maggiore età.

Articolo 6

La pace

La Federazione della Terra ripudia la guerra come massimo crimine contro l'umanità

Il diritto alla pace è un diritto fondamentale del popolo della Terra, di tutti i popoli del mondo e di tutti gli esseri umani. La sua garanzia è un dovere assoluto di tutte le istituzioni pubbliche, sia statali che globali.

La fraternità è la forma primaria dei rapporti tra tutte le persone che fanno parte del popolo della Terra.

Tutti gli esseri umani e tutte le pubbliche istituzioni sono tenuti ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Titolo secondo

I diritti fondamentali

Articolo 7

Universalità, indivisibilità e indisponibilità dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali alla vita, all'integrità fisica e psichica, alle libertà, alla salute, all'istruzione, alla sussistenza, alla sicurezza e al libero sviluppo della persona sono diritti universali, spettanti a tutti gli esseri umani e perciò indivisibili e indisponibili.

Essi sono nell'interesse di ciascuno dei loro titolari e nell'interesse pubblico dell'intera umanità. Non sono suscettibili di negoziazioni, né di rinuncia da parte dei loro titolari.

Articolo 8

I diritti fondamentali e le loro garanzie

I diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione sono aspettative negative o positive di carattere universale, cui corrispondono, come garanzie, i divieti delle loro lesioni e gli obblighi delle prestazioni idonee a soddisfarli.

Essi impongono alle istituzioni globali di governo l'obbligo di creare le istituzioni e le funzioni globali di garanzia deputate, ove difettino le istituzioni statali di garanzia, alla loro tutela e alla loro attuazione.

Le garanzie di tali diritti sono limiti e vincoli all'esercizio di tutti i poteri, sia pubblici che privati, nei cui confronti stabiliscono ciò che non deve essere deciso e ciò che non deve essere non deciso.

Sono diritti fondamentali i diritti di libertà, i diritti sociali, i diritti politici e i diritti civili.

Sezione prima

I diritti di libertà

Articolo 9

Le garanzie dei diritti di libertà

I diritti di immunità e di libertà comportano il divieto, in capo a tutti e a ciascuno, di lederli e di impedirne o limitarne l'esercizio.

Articolo 10

Il diritto alla vita e all'integrità personale

Ogni persona umana ha il diritto inviolabile alla vita.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a punizioni o a trattamenti crudeli, o disumani o degradanti, né a trattamenti psichici che ledano la sua personalità.

Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 11

La libertà di pensiero

La libertà di pensiero, di coscienza e di religione è inviolabile.

Nessuno può limitarla o coartarla.

Articolo 12

La libertà religiosa

Ciascuno ha diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, nel rispetto dei diritti di libertà degli altri. Nessuno può essere costretto a praticare una religione contro la sua volontà.

Tutte le confessioni religiose sono libere di ordinare e praticare i loro culti e di diffondere le loro concezioni, nel rispetto delle altre confessioni religiose e dei diritti di libertà di tutti e di ciascuno.

Le istituzioni pubbliche e le istituzioni religiose sono autonome e tra loro indipendenti.

Articolo 13

La libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione.

La libertà di manifestazione del pensiero incontra i limiti consistenti nei divieti di ingiurie, di diffamazioni e di lesioni dell'altrui riservatezza.

La libertà dei mezzi di informazione è garantita dal diritto dei giornalisti di concorrere a deciderne gli orientamenti e, insieme, da finanziamenti pubblici condizionati all'assenza di censure e di controlli padronali ed erogati in misura inversamente proporzionale agli introiti pubblicitari.

Tutti hanno diritto di comunicare, di cercare, di ricevere e di ottenere informazioni, senza riguardo a frontiere e a barriere politiche, e di accedere a Internet e alle tecnologie informatiche in condizioni di uguaglianza.

Tutti hanno diritto di ottenere le informazioni relative ai contenuti e alle motivazioni degli atti delle pubbliche istituzioni che incidano sui loro diritti fondamentali.

Articolo 14

La libertà di circolazione sulla Terra

Tutti hanno diritto di circolare liberamente sulla Terra, salvo le limitazioni stabilite dalle leggi per motivi di sanità.

Ogni individuo ha diritto di emigrare da qualunque paese, incluso il proprio, e di tornare nel proprio paese. Questo diritto è garantito dal divieto di qualunque violenza o costrizione diretta a impedirne l'esercizio e dall'obbligo della Federazione della Terra di consentire e disciplinare la conseguente immigrazione.

La persona alla quale sia negato nel suo paese l'effettivo godimento dei diritti fondamentali garantiti da questa Costituzione ha diritto di asilo nei territori degli Stati che a questa Costituzione abbiano aderito.

Articolo 15

La libertà di riunione

Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, senza alcuna autorizzazione, salvo le limitazioni imposte dalle pubbliche autorità per motivi di sanità o di incolumità pubblica.

Articolo 16

La libertà di associazione

Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, con i limiti determinati dai divieti di associazioni con finalità delittuose oppure di carattere militare.

Articolo 17

Le libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Tutti hanno diritto di accedere alla scienza e alla conoscenza.

Articolo 18

La libertà personale

La libertà personale non può essere limitata se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalle leggi.

Limitazioni della libertà personale sono consentite alle autorità di polizia in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tassativamente previsti dalle leggi, e vengono meno se entro il giorno successivo non sono convalidate dall'autorità giudiziaria.

Nessuno può essere privato della libertà personale per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale.

Chiunque sia privato della libertà personale deve essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla sua dignità di persona. E' punita ogni violenza fisica o morale su persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale.

Articolo 19

L'immunità da imposizioni tecnologiche

Nessuno può essere sottoposto a decisioni automatizzate, basate unicamente su algoritmi, che riguardino la sua persona o comunque incidano sulla sua vita.

E' vietata e punita qualunque applicazione dell'intelligenza artificiale o della robotica in grado di violare la dignità, la riservatezza o la libertà delle persone.

E' vietata qualunque applicazione tecnologica sulla persona umana idonea a provocare mutazioni dannose e permanenti della sua identità

Articolo 20

Il diritto alla riservatezza

Ogni individuo ha diritto al rispetto e alla non violazione della sua vita privata, del suo domicilio e della segretezza della sua corrispondenza e di ogni sua forma di comunicazione.

Nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie opinioni politiche, o religiose o di altro genere.

Ispezioni, perquisizioni, limitazioni, sequestri e altre interferenze nella vita privata delle persone sono consentite nei soli casi, nei soli modi e con le medesime garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Articolo 21

Il principio di legalità penale

Nessuno può essere punito per un'azione o un'omissione che non siano state in precedenza previste dalla legge come reati, né con pene più severe di quelle in vigore al momento della commissione del reato.

La legge può punire come reati soltanto comportamenti da essa tassativamente determinati, imputabili alla responsabilità personale dei loro autori e lesivi di beni o di diritti altrui oppure di interessi costituzionalmente rilevanti.

Tutte le norme in materia di reati, di pene e di processi penali devono essere contenute nei codici penali e nei codici di procedura penale.

Nessun essere umano può essere trattato o punito come nemico, o comunque penalizzato a causa della sua identità politica, o religiosa, o etnica o nazionale.

Articolo 22

I principi del giusto processo

Chiunque sia accusato di un reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata accertata in via definitiva da una sentenza motivata di condanna, emessa in tempi ragionevoli e sulla base di prove acquisite in un pubblico dibattimento, nel quale l'accusato abbia goduto del diritto di contraddire capi d'accusa motivati e chiaramente formulati e di difendersi personalmente e con l'assistenza di un difensore di sua scelta o di un pubblico ministero di difesa.

Chiunque sia stato dichiarato da un tribunale colpevole di un reato, ha diritto a un ulteriore esame della sua responsabilità da parte di una giurisdizione superiore.

Articolo 23

L'umanità delle pene

Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Non sono ammesse la pena di morte, quella dell'ergastolo, le pene corporali, le pene infamanti e la pena della reclusione per una durata superiore a venti anni.

Articolo 24

La libertà naturale

La libertà naturale consiste nella facoltà di fare tutto ciò che non nuoce agli altri. Essa può essere limitata solo dalle leggi. Le leggi non possono vietare le azioni non nocive ad altri o alla società.

I comportamenti non formalmente vietati da norme legittime non possono, da nessuno, essere impediti.

Nessuno può essere costretto a fare ciò che da norme legittime non è prescritto come obbligatorio.

Tutti hanno il diritto di disobbedire a un ordine ingiusto che comporti il ricorso illegittimo alla violenza o la violazione di diritti altrui.

Sezione seconda

I diritti sociali

Articolo 25

Le garanzie dei diritti sociali

I diritti sociali comportano l'obbligo a carico delle istituzioni nazionali di garanzia e, qualora tale obbligo non sia adeguatamente soddisfatto, a carico delle istituzioni globali di garanzia, di fornire gratuitamente a tutti gli esseri umani le prestazioni che ne formano l'oggetto.

Articolo 26

Il diritto alla salute

Tutti hanno diritto alla salute.

Il diritto alla salute comporta l'obbligo, a carico delle istituzioni sanitarie di garanzia, sia nazionali che globali, di prevenire le malattie e di fornire a tutti gli esseri umani, gratuitamente, le cure e i farmaci necessari.

Nessuno può essere obbligato a subire trattamenti sanitari contro la sua volontà, se non per disposizioni di legge consentite unicamente a garanzia dell'incolumità e della salute pubblica.

Articolo 27

Il diritto all'istruzione

Tutti hanno diritto all'istruzione, impartita obbligatoriamente e gratuitamente dalla scuola pubblica per almeno 10 anni.

Scuole private possono essere istituite senza oneri diretti o indiretti per le pubbliche istituzioni.

L'istruzione, sia nelle scuole pubbliche che nelle scuole private, è finalizzata alla promozione del libero sviluppo della personalità e all'educazione al rispetto dei principi della pace, della dignità e dell'uguaglianza delle persone, dei loro diritti fondamentali e dei beni comuni.

I capaci e i meritevoli hanno diritto ad essere forniti dei mezzi necessari a raggiungere i gradi più alti degli studi.

Le istituzioni pubbliche di garanzia dell'istruzione, locali e globali, garantiscono la massima diffusione in rete delle conoscenze scientifiche quali saperi accessibili a tutti.

Articolo 28

Il diritto al cibo

Tutti hanno diritto a un'alimentazione appropriata, mediante alimenti sani e nutrienti, sufficienti ad assicurare un sano sviluppo fisico e psichico della persona.

Articolo 29

Il diritto a un reddito minimo di base

Tutti hanno diritto a un reddito di base sufficiente a garantire a ciascuno una degna sopravvivenza.

In caso di infortunio, o di malattia, o di invalidità o di vecchiaia, tutti hanno diritto che siano loro assicurati mezzi sufficienti a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Articolo 30

Il diritto all'abitazione

Tutti hanno diritto all'uso di un'abitazione decorosa e sicura.

Sezione terza

I diritti politici

Articolo 31

L'uguaglianza dei popoli in dignità e diritti

Tutti i popoli sono uguali in dignità e diritti.

Ogni popolo ha diritto all'esistenza e alla sussistenza, al rispetto della propria identità nazionale e culturale, all'uso della propria lingua, alla conservazione e alla protezione del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni storiche e delle proprie ricchezze artistiche.

Articolo 32

I diritti delle minoranze

Coloro che appartengono a minoranze linguistiche, culturali, religiose, nazionali o politiche hanno diritto alla tutela e all'affermazione delle identità determinate da tali appartenenze, all'uso della loro lingua e al rispetto delle loro culture e delle loro tradizioni.

Articolo 33

La sovranità popolare

La sovranità appartiene al popolo della Terra e a nessun'altro. Nessun potere costituito può appropriarsene o usurparla.

Essa consiste nella somma di quei frammenti di sovranità che sono i poteri e i contropoteri nei quali consistono i diritti fondamentali di cui tutti gli esseri umani sono titolari.

Articolo 34

Il diritto dei popoli all'autodeterminazione

Ogni popolo ha diritto all'autodeterminazione, sia interna che esterna, onde possa decidere liberamente il suo sviluppo civile, politico, economico e culturale.

L'autodeterminazione interna consiste nella democrazia, grazie alla quale tutti sono garantiti nei loro diritti e possono concorrere a orientare le politiche nei loro paesi mediante libere elezioni, svolte a scrutinio segreto e a intervalli ragionevoli e idonee ad assicurare la massima rappresentatività delle istituzioni di governo.

L'autodeterminazione esterna consiste nell'immunità dei popoli da ogni forma, diretta o indiretta, di dominazione e da ogni altro tipo di violazione dei diritti fondamentali o di oppressione che sia determinato dalla loro identità etnica, o nazionale, o religiosa, o linguistica o politica.

Articolo 35

Partecipazione politica e diritto di voto

Tutti hanno diritto di partecipare alla vita pubblica e di concorrere a determinare le decisioni politiche delle istituzioni di governo.

Sono elettori ed hanno diritto di voto, nei territori nei quali risiedono stabilmente, tutti gli esseri umani che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Articolo 36

I partiti politici

Tutti hanno diritto di associarsi in partiti politici, o in libere associazioni o in movimenti sociali, anche di carattere globale, onde concorrere collettivamente a determinare le politiche locali, nazionali e globali.

I partiti sono formazioni sociali, titolari di autonome funzioni di indirizzo politico nei confronti delle istituzioni rappresentative di governo. La loro organizzazione è libera quanto ai programmi e vincolata quanto al metodo democratico e al dovere di rispettare il principio della pace e i diritti fondamentali.

I bilanci dei partiti, formati dai contributi degli iscritti o dei simpatizzanti e dai finanziamenti pubblici, sono vincolati alla trasparenza. I partiti non possono ricevere contributi privati occulti oppure in grado, per la loro entità, di condizionare le loro scelte politiche.

Articolo 37

Il diritto di accesso alle funzioni pubbliche

Tutte le persone dotate di capacità d'agire hanno diritto di accedere alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza.

Sezione quarta

I diritti civili

Articolo 38

I diritti civili e la soggezione alla legge del loro esercizio

I diritti civili di autonomia negoziale e imprenditoriale sono poteri spettanti a tutti i soggetti dotati della capacitò d'agire.

Il loro esercizio è sottoposto alla legge, che ne detta i limiti consistenti nei divieti di provocare danni ingiusti ai diritti e ai beni altrui.

Articolo 39

La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali

La proprietà privata e gli altri diritti patrimoniali sono riconosciuti e garantiti quanto ai modi di acquisto e di godimento e quanto ai limiti che, a tutela dei diritti altrui e dei pubblici interessi, sono imposti al loro esercizio dalla loro natura di poteri.

La proprietà privata, inclusa la proprietà intellettuale sottostante ai brevetti, può essere espropriata, salvo indennizzo, dalle pubbliche istituzioni, locali o globali, per motivi di interesse generale.

Articolo 40

L'iniziativa economica privata e i suoi limiti

I diritti civili di autonomia negoziale e di iniziativa economica privata non possono essere esercitati in modo da recare danno alla sicurezza, alla salute, alla libertà e alla dignità delle persone.

Le imprese hanno la sede legale nei luoghi nei quali prevalentemente si svolgono le loro attività.

Funzioni pubbliche e diritti civili di autonomia imprenditoriale e di proprietà privata sono incompatibili in capo ai medesimi soggetti, qualora l'esercizio delle prime possa essere condizionato dagli interessi che informano l'esercizio dei secondi.

La crescita economica non può essere illimitata. Essa è condizionata dalla sua sostenibilità ecologica e dal carattere limitato delle risorse e delle difese naturali.

Articolo 41

I diritti e i doveri nella famiglia

Uomini e donne in età idonea e liberamente consenzienti hanno il diritto di stabilire tra loro forme diverse di comunione di vita, senza limitazioni legate alle loro identità, e di costituirsi come famiglie.

I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri nei rapporti fra loro e con i loro figli. Hanno il compito di mantenere, curare ed educare i figli minori, nel rispetto dei loro diritti e della loro dignità di persone.

Hanno inoltre il diritto di ottenere, su richiesta anche soltanto di uno di loro, lo scioglimento giuridico del vincolo coniugale, con il conseguente dovere di assistenza nei confronti del coniuge economicamente più bisognoso.

Sono vietati e giuridicamente nulli i matrimoni con minori in età infantile.

La maternità è il frutto di una libera e responsabile autodeterminazione della donna.

I bambini hanno diritto a essere trattati come persone e a partecipare, secondo il loro grado di maturità, alle decisioni che li riguardano.

I membri della famiglia sono tenuti ai doveri della reciproca assistenza.

Articolo 42

La dignità del lavoro

Il lavoro non è una merce. Esso è un fattore della dignità della persona e del suo ruolo nella società e deve essere tutelato in tutte le sue forme.

Tutti hanno diritto, in condizioni di uguali opportunità, alla libera scelta del proprio lavoro.

E' compito delle istituzioni pubbliche, nazionali e globali, promuovere la piena occupazione.

Articolo 43

I diritti dei lavoratori

Ogni lavoratore ha diritto ad ambienti e a condizioni di lavoro sane, igieniche, sicure e dignitose, in grado di impedire infortuni, malattie professionali e lesioni della sua salute e della sua incolumità fisica o psichica. Sono vietati i lavori che mettano in pericolo la vita o la salute dei lavoratori.

E' vietato il lavoro infantile.

A parità di mansioni, i lavoratori hanno diritto a uguali condizioni di lavoro e di retribuzione, senza discriminazioni determinate da ragioni di sesso, o di nazionalità, o di religione, o di opinioni politiche, o di appartenenza a partiti o a sindacati.

Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale, a una durata della giornata lavorativa non superiore a otto ore, a ferie annuali retribuite e a un'equa retribuzione la cui misura minima, normativamente stabilita a livello globale, deve essere sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Ogni lavoratore ha diritto al miglioramento delle sue capacità lavorative attraverso la partecipazione a corsi di apprendistato o di formazione professionale.

Nessun lavoratore dipendente può essere licenziato senza che ricorra una giusta causa prestabilita dalla legge e adeguatamente motivata e comprovata.

Ai contratti di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata solo se si tratti di lavori stagionali, oppure ricorrano eccezionali e comprovate esigenze oggettive o significativi incrementi temporanei dell'ordinaria attività dell'impresa.

Tutti i lavoratori hanno diritto a un trattamento pensionistico in grado di assicurare loro mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori.

Sono vietate le discriminazioni, nell'avanzamento professionale e nelle carriere, basate sul sesso.

Tutte le lavoratrici hanno diritto alla tutela del loro stato di maternità e, prima e dopo il parto, ad adeguati periodi di riposo nella forma di congedi di maternità retribuiti. Sono illegittimi i licenziamenti o le discriminazioni nel lavoro determinati dalla maternità.

Articolo 44

La partecipazione dei lavoratori alle decisioni che incidono sulla loro vita

I lavoratori hanno diritto, anche attraverso le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono, ad essere informati e consultati su tutte le vicende dei datori di lavoro che possano avere effetti sul loro rapporto di lavoro.

Nelle imprese gestite da organi societari, i lavoratori hanno diritto ad essere in questi rappresentati onde partecipare, in maniera determinante, a tutte le decisioni che, senza comprovate necessità di salvaguardare la sopravvivenza dell'impresa, incidano sulle loro vite e sul loro futuro, incluse quelle sulla vendita o sulla dislocazione in altri luoghi delle attività produttive.

Articolo 45

Il diritto di sciopero

Tutti i lavoratori hanno il diritto di sciopero, il cui esercizio può essere limitato dalla legge soltanto a garanzia di diritti fondamentali altrui o di servizi essenziali alla vita collettiva.

Articolo 46

Le libertà sindacali

Tutti i lavoratori hanno diritto di dar vita o di aderire ad associazioni sindacali, anche di carattere globale, e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, anche mediante la creazione di rappresentanze sindacali aziendali e l'esercizio del diritto di assemblea.

I sindacati si danno un ordinamento interno di carattere democratico.

Essi hanno il diritto di stipulare, con i rappresentanti degli imprenditori, contratti collettivi, anche globali, dotati di efficacia obbligatoria per tutti i rapporti di lavoro che riguardino le categorie dei lavoratori da essi rappresentate.

Le organizzazioni sindacali locali o nazionali possono dar vita o aderire a organizzazioni sindacali sovra-nazionali, sia di carattere generale che di categoria, dirette a ottenere garanzie dei diritti quanto più possibili uguali per tutti i lavoratori della Terra.

Articolo 47

Il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti

Tutti hanno diritto di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento e la tutela dei loro diritti, in processi equi e pubblici, svolti in tempi ragionevoli, davanti a tribunali imparziali, indipendenti e pre-costituiti per legge.

Tutti hanno diritto di promuovere azioni collettive in difesa di diritti e di interessi comuni.

Contro le violazioni dei diritti stabiliti da questa Costituzione, le persone e, mediante loro rappresentanti, i popoli lesi, hanno diritto di ricorrere, in caso di mancata o denegata giustizia nei territori degli Stati, davanti alle giurisdizioni globali previste da questa Costituzione nella sezione seconda del titolo terzo della sua parte seconda.

Titolo terzo

I beni fondamentali

Articolo 48

Le garanzie dei beni fondamentali

I beni fondamentali sono i beni vitali la cui tutela e la cui accessibilità devono essere garantite a tutti.

Sono beni fondamentali i beni comuni, i beni sociali e i beni personalissimi.

Sono beni comuni, sottratti al mercato, i beni vitali naturali: l'aria, l'acqua potabile e le sue fonti, i fiumi, i laghi, i mari, le grandi foreste, i grandi ghiacciai, la biodiversità, i fondi marini, l'Antartide, gli spazi aerei, le onde elettro-magnetiche, gli spazi extra-atmosferici, la Luna e gli altri corpi celesti.

Sono beni sociali i beni vitali artificiali: i farmaci salva-vita, i vaccini, il cibo sano e non contaminato necessario all'alimentazione di base e la rete Internet.

Sono beni personalissimi le parti vitali del corpo umano, delle quali è vietata qualunque forma di disposizione a fini di lucro, e i dati relativi all'identità personale, dei quali è vietato l'uso non consentito dalla persona che ne è titolare.

Articolo 49

I beni comuni. Un demanio planetario

I beni comuni, l'accesso ai quali deve essere garantito a tutti, sono patrimonio comune dell'umanità e di tutti gli altri esseri viventi.

Essi fanno parte del demanio planetario. Sono perciò sottratti all'appropriazione privata, alla mercificazione e a qualunque attività che possa danneggiarli in maniera irreversibile.

Sono vietate l'agricoltura e gli allevamenti intensivi in grado di danneggiare gravemente i beni comuni.

Tutti hanno diritto di vivere in un ambiente salubre e di influire sull'adozione di decisioni concernenti i beni comuni e l'ambiente in cui vivono.

Articolo 50

I beni sociali

I beni sociali sono beni la cui disponibilità e accessibilità deve essere garantita gratuitamente a tutti.

La produzione dei beni sociali e la ricerca scientifica a tal fine necessaria sono adeguatamente finanziate dalle istituzioni, nazionali e globali, di garanzia primaria.

Le istituzioni di governo, sia nazionali che globali, ove ricorrano un'emergenza nazionale o altre circostanze di estrema urgenza, possono utilizzare i beni sociali oggetto di brevetti, dietro equo compenso, dopo aver cercato ma non ottenuto il consenso dei loro titolari.

L'accesso a Internet è un diritto fondamentale di tutte le persone, in condizioni di parità.

I diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione sono garantiti in Internet, affinché ne sia ugualmente assicurata, per tutti gli esseri umani, la sostanziale effettività.

Articolo 51

I beni personalissimi

I beni personalissimi appartengono a ciascuno con esclusione di chiunque altro.

E' vietato qualunque atto che cagioni una diminuzione permanente dei beni personalissimi consistenti in parti del corpo umano.

Il trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'identità di una persona fisica – come le sue convinzioni politiche o religiose, le sue condizioni di salute, il suo dna, la sua situazione economica, la sua ubicazione, i suoi spostamenti, i suoi interessi, la sua vita sessuale e la sua iscrizione a partiti o ad altre associazioni – è permesso soltanto con il consenso libero e informato della persona alla quale appartengono e nel rispetto della sua dignità e della sua riservatezza. Tali dati non possono essere conservati per un tempo superiore al conseguimento delle finalità lecite per le quali sono stati acquisiti.

Tutti hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di esigerne e ottenerne la rettifica e l'aggiornamento, di conoscere le finalità cui sono destinati e, qualora queste non siano giustificate sulla base dei principi di questa Costituzione, di imporne la cancellazione.

E' vietato il commercio delle banche di dati personali destinato a renderne possibile l'uso per finalità diverse da quelle per le quali esse sono state formate.

Titolo quarto

I beni illeciti

Articolo 52

Divieto di produzione, di commercio e di detenzione dei beni micidiali

I beni illeciti sono i beni micidiali, dei quali sono vietate e punite la produzione, il commercio e/o la detenzione.

Sono beni illeciti le armi nucleari, le altre armi d'offesa e di morte, i droni omicidi, le droghe pesanti, le scorie radioattive, le emissioni di gas serra e tutti i rifiuti tossici o pericolosi.

Articolo 53

La messa al bando delle armi

e il monopolio pubblico della forza

Sono vietate e punite la produzione, la sperimentazione, il commercio, la detenzione e la diffusione di armi nucleari, di armi chimiche, di armi batteriologiche o di altri tipi di armi a queste simili per natura o per effetti.

Sono vietate e punite la detenzione e il commercio di armi da fuoco. La produzione e la detenzione di tali armi sono riservate al monopolio pubblico in capo alle forze di polizia locali, statali e globali.

Articolo 54

Divieto di attività che provochino danni irreversibili alla Terra

Sono vietate le attività in grado di cagionare alla natura danni irreversibili, o di alterare processi ecologici essenziali o di distruggere o ridurre la multiforme diversità delle forme di vita.

Articolo 55

I limiti imposti alla produzione di energie non rinnovabili

La produzione e l'uso di energie non rinnovabili sono sottoposti ai limiti imposti dalla tutela dell'ambiente e della salute delle persone.

L'estrazione, il commercio e l'utilizzazione di fonti energetiche fossili non rinnovabili sono sottoposte a un'imposta globale di almeno il 10% del loro valore di mercato fino all'anno 2030, di almeno il 20% di tale valore fino al 2040 e di almeno il 30% di tale valore fino al 2050. Sono proibite e punite dopo il 2050.

Articolo 56

Rifiuti radioattivi e rifiuti tossici

E' vietata la produzione, per effetto di attività industriali o domestiche, di rifiuti radioattivi o comunque tossici che possano provocare la morte o danni rilevanti alla salute degli esseri umani.

Articolo 57

Le droghe pesanti

La produzione di droghe pesanti è consentita soltanto all'industria farmaceutica pubblica, oppure a imprese private sulla base di specifiche autorizzazioni da parte delle istituzioni di garanzia della salute.

La loro vendita è riservata alle farmacie dietro prescrizione medica.

Le istituzioni di governo adottano misure dirette a ridurre i danni provocati alle persone dalla dipendenza e dall'abuso di sostanze stupefacenti.

Articolo 58

I diritti dei consumatori

Tutti gli esseri umani hanno diritto, in quanto consumatori, all'offerta sul mercato di beni non avariati e comunque non dannosi per la loro salute e per la loro incolumità.

Parte seconda

Le istituzioni. Gli strumenti

Titolo primo

La Federazione della Terra

Articolo 59

L'adesione degli Stati alla Federazione della Terra

La Federazione della Terra è aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli altri Stati esistenti.

Articolo 60

I doveri degli Stati

Gli Stati hanno il dovere di intrattenere tra loro rapporti di pace, di amicizia, di solidarietà e di cooperazione e di garantire, nei loro territori, i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani, la tutela dei beni fondamentali e la loro universale accessibilità.

Articolo 61

Le controversie tra Stati

Le controversie tra Stati sono risolte mediante negoziati o attraverso procedure di conciliazione, oppure tramite la loro sottoposizione ad arbitrati, o al giudizio della Corte internazionale di giustizia o ad altre procedure idonee ad assicurare la loro pacifica soluzione.

Articolo 62

Le competenze delle istituzioni globali

Appartengono alla competenza delle istituzioni globali la tutela dell'ambiente naturale e dei beni comuni, la garanzia della pace e della sicurezza, la garanzia dei diritti fondamentali non garantiti nei territori in cui vivono i loro titolari, la messa al bando dei beni illeciti, la riduzione degli squilibri economici, la promozione dello sviluppo dei paesi poveri e tutte le misure dirette a realizzare le finalità indicate nell'articolo 2.

Articolo 63

Istituzioni di governo, istituzioni di garanzia,

istituzioni di carattere economico

Sono istituzioni e funzioni globali della Federazione della Terra: a) le istituzioni e le funzioni globali di governo, b) le istituzioni e le funzioni globali di garanzia, c) le istituzioni e le funzioni globali di carattere economico e finanziario.

Le funzioni di governo sono legittimate dalla rappresentatività politica dei loro titolari, tanto più effettiva quanto più locale.

Le funzioni di garanzia sono legittimate dall'uguaglianza da esse garantita nei diritti fondamentali, tanto più effettiva quanto più globale.

Le funzioni globali di carattere economico o finanziario sono legittimate dalla loro capacità di promuovere la stabilità economica, la tutela dell'ambiente e la massima uguaglianza nelle condizioni di vita dei popoli della Terra.

Titolo secondo

Le istituzioni e le funzioni globali di governo

Articolo 64

Le istituzioni globali di governo

Sono istituzioni globali di governo della Federazione della Terra: a) l'Assemblea generale, b) il Consiglio di sicurezza, c) Il Consiglio economico e sociale, d) il Segretariato.

Articolo 65

L'Assemblea generale e la sua composizione

L'Assemblea generale è formata dai rappresentanti di tutti i popoli e di tutti gli Stati della Federazione della Terra, designati ogni cinque anni tramite libere elezioni.

Ogni Stato federato ha, nell'Assemblea generale, un numero di rappresentanti proporzionale al numero dei suoi abitanti, nella misura di un rappresentante ogni 10 milioni di persone o frazione di 10 milioni.

Gli Stati federati con una popolazione superiore ai 50 milioni di abitanti hanno, nell'Assemblea generale, cinque rappresentanti più un rappresentante per ogni 50 milioni di ulteriori abitanti o frazioni di 50 milioni.

Articolo 66

L'Assemblea generale e le sue competenze

L'Assemblea generale discute e approva provvedimenti in ordine a tutte le finalità della Federazione della Terra indicate nell'articolo 2.

Oltre alle competenze indicate nel capitolo IV della Carta delle Nazioni Unite, l'Assemblea generale ha il compito, d'ufficio o su proposta del Consiglio di sicurezza, di costituire, mediante norme di attuazione di questa Costituzione, tutte le istituzioni globali di garanzia previste nel titolo terzo di questa seconda parte.

L'Assemblea generale approva ogni anno il bilancio della Federazione della Terra proposto dal Consiglio economico e sociale.

Articolo 67

Il Consiglio di sicurezza e la sua composizione

Il Consiglio di sicurezza è composto dai rappresentanti dei 15 Stati federati designati, ogni cinque anni, dall'Assemblea generale.

I rappresentanti degli Stati nel Consiglio di sicurezza sono volta a volta nominati dai governi nazionali.

La designazione di uno Stato a nominare un rappresentante nel Consiglio di sicurezza esclude la possibilità di una sua nuova designazione prima di 20 anni dalla scadenza del suo mandato.

Il Consiglio di sicurezza decide a maggioranza dei suoi membri. E' escluso qualunque potere di veto.

Articolo 68

Il Consiglio di sicurezza e le sue competenze

Il Consiglio di sicurezza, oltre alle competenze indicate dai capitoli V-VIII della Carta delle Nazioni Unite,

  1. a) propone all'Assemblea generale le norme di attuazione della presente Costituzione e, in particolare, il rafforzamento o la creazione delle istituzioni globali di garanzia previste dal titolo terzo di questa seconda parte;
  2. b) promuove rapporti pacifici tra gli Stati;
  3. c) garantisce la pubblica sicurezza internazionale, grazie al monopolio della forza detenuto, alle sue dipendenze, dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, oltre che dalle istituzioni nazionali di polizia.

Articolo 69

Il Consiglio economico e sociale, la sua composizione e le sue competenze

Il Consiglio economico e sociale si compone di 54 membri eletti, per un periodo di tre anni, dall'Assemblea generale tra studiosi di economia o di scienze giuridiche o sociali di fama internazionale e di alta levatura morale.

Oltre alle competenze indicate nel capitolo X della Carta delle Nazioni Unite e nella parte IV del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti economici, sociali e culturali, il Consiglio economico e sociale

  1. a) coordina le attività delle istituzioni globali di carattere economico o finanziario indicate nel titolo quarto di questa seconda parte;
  2. b) nomina i supremi dirigenti di tali istituzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;
  3. c) organizza le operazioni richieste dal fisco globale;
  4. d) formula e propone ogni anno all'Assemblea generale il bilancio della Federazione della Terra;
  5. e) promuove una politica economica globale quale politica industriale, sociale e fiscale diretta a garantire la sostenibilità ecologica dello sviluppo economico, a fronteggiare le crisi economiche planetarie, a promuovere con incentivi fiscali la produzione di beni vitali e a scoraggiare o a vietare la produzione di beni micidiali.

Articolo 70

Il segretariato generale, la sua composizione e le sue competenze

Il Segretariato generale è coordinato da un Segretario generale ed è composto da tutti i funzionari amministrativi della Federazione della Terra.

Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale, per un periodo di cinque anni, su proposta del Consiglio di sicurezza.

Oltre alle competenze indicate dal capitolo XV della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale è competente in ordine a tutte le funzioni amministrative ed esecutive richieste dalle finalità della Federazione della Terra indicate nell'articolo 2.

Titolo terzo

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia

Articolo 71

Le istituzioni globali di garanzia, primaria e secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia della Federazione della Terra, istituite al fine

di assicurare il rispetto e l'attuazione dei principi stabiliti in questa Costituzione: a) le istituzioni globali di garanzia primaria, b) le istituzioni globali di garanzia secondaria.

Articolo 72

L'indipendenza delle istituzioni di garanzia

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia sono separate e indipendenti dalle istituzioni e dalle funzioni globali di governo.

Al fine di garantire tale separazione, le istituzioni globali di garanzia godono dell'autogoverno e dell'autonomia finanziaria ad esse assicurata dalle quote del bilancio planetario loro assegnate sulla base dell'articolo 99.

I titolari delle funzioni e delle istituzioni globali di garanzia sono indipendenti e soggetti soltanto a questa Costituzione. Durante il loro mandato non possono esercitare alcuna attività incompatibile con la loro indipendenza e imparzialità. Sono nominati per la durata di sette anni e non sono rieleggibili.

Articolo 73

Il principio di sussidiarietà

La competenza delle istituzioni globali di garanzia è determinata dal principio di sussidiarietà, in forza del quale essa ricorre se mancano o sono sfornite di mezzi economici sufficienti le corrispondenti istituzioni di garanzia di livello statale o infra-statale, oppure se lo richiedono, a causa della comprovata inadeguatezza dei mezzi in loro possesso, le corrispondenti istituzioni statali o infra-statali di governo o di garanzia.

Sezione prima

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia primaria

Articolo 74

Le istituzioni globali di garanzia primaria

Sono istituzioni globali di garanzia primaria: a) il Consiglio internazionale per i diritti umani, b) il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, c) l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) (World Health Organization [Who]), d) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Food and Agriculture Organization [Fao]), e) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Unesco)], f) l'Agenzia garante dell'ambiente, g) l'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali, h) l'Organizzazione internazionale del lavoro, i) l'Agenzia mondiale dell'acqua, l) il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali.

Articolo 75

Il Consiglio internazionale per i diritti umani

Il Consiglio internazionale per i diritti umani è composto da 42 membri nominati, tra studiosi di fama internazionale e di alta levatura morale, da tutte le altre istituzioni globali di garanzia elencate negli articoli 74 e 86, a ciascuna delle quali compete la nomina di tre membri.

Oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, il Consiglio internazionale per i diritti umani

  1. a) coordina le attività di tutte le istituzioni di garanzia nell'esercizio delle relative funzioni di garanzia;
  2. b) nomina i titolari di tali funzioni tra persone di alta levatura morale e di riconosciute capacità, su liste di più candidati proposte da queste medesime istituzioni;
  3. c) distribuisce tra tali istituzioni le quote del bilancio della Federazione della Terra, almeno nelle misure a ciascuna di esse riservate dall'articolo 99;
  4. d) segnala alle Procure delle Corti internazionali tutte le violazioni dei diritti umani sottoposte alla loro competenza;
  5. e) promuove, nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche e culturali, la massima omogeneizzazione e semplificazione delle legislazioni di base degli Stati federati.

Articolo 76

Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale

A garanzia della pace e della sicurezza, il monopolio della forza armata, limitatamente alle armi necessarie alle funzioni di polizia, è detenuto dal Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale e dalle istituzioni territoriali di polizia dislocate negli Stati federati.

Oltre alle competenze indicate dall'articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite, il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale, con l'ausilio, se necessario, delle istituzioni territoriali di polizia, svolge, alle dipendenze del Consiglio di sicurezza, funzioni di pubblica sicurezza e, alle dipendenze delle Procure globali, funzioni di polizia giudiziaria in ordine ai crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale e a quella della Corte internazionale per i crimini di sistema.

Articolo 77

Il superamento degli eserciti nazionali

Gli eserciti nazionali sono soppressi. Qualora per le funzioni di polizia previste nell'articolo 76 non siano sufficienti le polizie nazionali, le forze degli eserciti nazionali a tal fine necessarie sono trasformate in articolazioni territoriali del Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale.

Il Comitato di stato maggiore e di sicurezza globale promuove e controlla il progressivo disarmo di tutti gli Stati della Federazione della Terra e l'ottemperanza del divieto di produzione, commercio e detenzione delle armi enunciato nell'art. 53.

Articolo 78

L'Organizzazione mondiale della Sanità

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), oltre alle competenze stabilite nel suo statuto, ha l'obbligo di garantire la salute di tutti gli esseri umani, tramite prestazioni sanitarie e farmaci gratuiti. A tal fine,

  1. a) promuove la ricerca medica e farmaceutica e la produzione su scala globale di vaccini e di farmaci salva-vita;
  2. b) previene le pandemie e coordina le misure necessarie a limitare i contagi;
  3. c) provvede alla creazione di ospedali e di istituzioni sanitarie locali e alla distribuzione dei farmaci salva-vita e dei vaccini in tutti i paesi della Terra che ne siano sprovvisti.

Articolo 79

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto, garantisce la soddisfazione del diritto all'alimentazione di tutti gli esseri umani e promuove, in tutti i paesi della Federazione della Terra, un'agricoltura razionale, ecologica e biologica in grado di non danneggiare l'ambiente e di assicurare la capacità di rigenerazione dei suoli.

A tali fini,

  1. a) impone limiti e vincoli alle coltivazioni industriali e agli allevamenti intensivi che danneggino l'ambiente e consumino eccessive quantità di acqua;
  2. b) favorisce le piccole imprese agricole, affinché conservino e riproducano la fertilità dei suoli;
  3. c) assicura la partecipazione degli agricoltori e delle loro rappresentanze sindacali alla definizione delle politiche agricole;
  4. d) distribuisce tra i paesi poveri le eccedenze agricole e le quantità di cibo necessarie a impedire la fame e la malnutrizione delle loro popolazioni;
  5. e) promuove la ricerca scientifica e la cooperazione tecnica tra i paesi produttori ai fini dello sviluppo in tutto il mondo di un'agricoltura razionale.

Articolo 80

L'Organizzazione delle Nazioni Unite

per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), oltre alle competenze stabilite nel suo attuale statuto,

  1. a) istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado ovunque difettino scuole pubbliche di carattere nazionale o locale;
  2. b) promuove le garanzie del diritto alla conoscenza di tutti gli esseri umani.

Articolo 81

L'Agenzia garante dell'ambiente

L'Agenzia garante dell'ambiente promuove, con le sue articolazioni territoriali e in accordo con le altre istituzioni internazionali già esistenti in materia di ambiente, la protezione dell'ambiente naturale e il miglioramento della sua qualità.

Protegge i beni comuni naturali, vigilando sulla loro conservazione quali patrimonio comune dell'umanità e garantendo la loro sottrazione alla disponibilità sia del mercato che della politica mediante la loro qualificazione come beni che fanno parte del demanio planetario.

Garantisce che le attività che hanno per oggetto tali beni si svolgano a beneficio dell'intera umanità e che, dei vantaggi economici che ne derivano, sia assicurata l'equa ripartizione su base non discriminatoria.

Controlla l'applicazione, di cui all'art. 55, delle tasse sull'estrazione e sull'utilizzazione di fonti energetiche non rinnovabili e l'osservanza dei divieti di produrre emissioni o rifiuti tossici o comunque dannosi.

Detta norme dirette a smaltire i vari tipi di rifiuti senza effetti nocivi sull'ambiente e a ridurre la produzione di rifiuti non biodegradabili.

Organizza e coordina attività di rimboschimento in tutti i Paesi della Terra.

Finanzia la ricerca e l'adozione, nelle attività industriali, agricole e commerciali, di tecnologie in grado di produrre energia senza emissione di gas serra.

Delibera i finanziamenti della transizione ecologica nei paesi poveri.

Articolo 82

L'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali

L'Organizzazione internazionale delle prestazioni sociali organizza, in via sussidiaria rispetto alle istituzioni di garanzia primaria degli Stati, l'erogazione, nei paesi poveri, delle prestazioni sociali necessarie alla sopravvivenza delle persone.

Garantisce la sussistenza di tutti gli esseri umani, anche tramite l'erogazione di un reddito di cittadinanza universale.

Articolo 83

L'Organizzazione internazionale del lavoro

L'Organizzazione internazionale del lavoro, oltre alle competenze e alle finalità stabilite nella Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944,

  1. a) vigila, tramite i suoi organi territoriali, sull'osservanza dei diritti dei lavoratori e delle libertà sindacali stabiliti in questa Costituzione;
  2. b) promuove la massima uguaglianza di tutti i lavoratori della Terra nella garanzia dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto a un salario minimo normativamente stabilito;
  3. c) denuncia alla Corte penale internazionale tutti i casi di riduzione in schiavitù, per i quali non si sia proceduto penalmente nello Stato nel cui territorio essi si sono verificati.

Articolo 84

L'Agenzia mondiale dell'acqua

L'Agenzia mondiale dell'acqua definisce e promuove le politiche mondiali idonee a garantire a tutti l'acqua potabile e le risorse idriche come beni comuni;

organizza la distribuzione gratuita a tutti dell'acqua potabile, nella misura del limite minimo necessario a garantire i minimi vitali;

controlla l'osservanza del divieto delle dispersioni e degli sprechi dell'acqua potabile oltre un limite massimo;

sottopone a tassazione i consumi di acqua potabile superiori al limite minimo e inferiori al limite massimo sopra indicati.

Articolo 85

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali

Il Comitato mondiale per le comunicazioni digitali ha il compito di vigilare e di controllare che tali comunicazioni avvengano nel rispetto della libertà dei mezzi d'informazione e di tutti gli altri diritti fondamentali stabiliti in questa Costituzione.

Ha il potere di disporre la rimozione dalla rete dei messaggi e delle immagini che contengano minacce, o ingiurie, o molestie, o incitamenti all'odio o alla violenza o che, comunque, violino i diritti fondamentali delle persone.

Sezione seconda

Le istituzioni e le funzioni globali di garanzia secondaria

Articolo 86

Le istituzioni globali di garanzia secondaria

Sono istituzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale: a) la Corte internazionale di Giustizia, b) la Corte costituzionale internazionale, c) la Corte penale internazionale, d) la Corte internazionale per i crimini di sistema.

Articolo 87

La Corte internazionale di Giustizia

La giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia sulle controversie tra Stati concernenti le materie stabilite nell'articolo 36 del suo attuale statuto ha carattere obbligatorio.

La Corte internazionale di Giustizia ha giurisdizione obbligatoria anche sulle controversie tra le società commerciali multinazionali e gli Stati nei cui territori esse svolgono le loro attività ma non hanno la loro sede legale.

Articolo 88

La Corte costituzionale internazionale

E' istituita una Corte costituzionale internazionale competente a pronunciarsi, su ricorso incidentale sollevato nel corso di altri giudizi, sull'illegittimità e sull'annullamento, per contrasto con le norme di questa Costituzione, delle norme prodotte dalle istituzioni globali, o da trattati internazionali o da fonti nazionali.

Presso la Corte costituzionale internazionale è istituita una Procura costituzionale internazionale con il compito di sollevare d'ufficio le questioni di costituzionalità di cui al primo comma.

La Corte costituzionale internazionale giudica altresì dei conflitti di attribuzione tra le diverse istituzioni globali.

Articolo 89

La Corte penale internazionale

La Corte penale internazionale è competente a giudicare, quale giurisdizione complementare alle giurisdizioni penali nazionali, oltre ai crimini previsti dall'articolo 5 del suo attuale statuto,

  1. a) le gravi lesioni, commesse o tollerate dagli organi degli Stati nazionali, dei diritti di immunità e di libertà stabiliti in questa Costituzione;
  2. b) la produzione, il commercio, la detenzione e l'istallazione di armi nucleari;
  3. c) la produzione e il commercio di armi convenzionali non destinate alle funzioni di polizia;
  4. d) le gravi lesioni dell'ambiente naturale e dei beni comuni imputabili alla responsabilità personale dei loro autori;
  5. e) le violenze e le costrizioni dirette a impedire o a reprimere l'esercizio del diritto di emigrare.

Per i crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale, il Procuratore presso di essa ha l'obbligo dell'azione penale.

La Corte penale internazionale può essere adita, dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne agli ordinamenti degli Stati, da ogni popolo o persona che si ritenga vittima di uno dei crimini sottoposti alla sua giurisdizione.

Articolo 90

La Corte internazionale per i crimini di sistema

E' istituita una Corte internazionale per i crimini di sistema.

Sono crimini di sistema, non punibili perché non riconducibili all'azione e alla responsabilità di singole e determinate persone, quelle attività che producano o minaccino di produrre danni ingenti a popoli interi o all'intera umanità, come le devastazioni ambientali, l'omesso disarmo degli Stati, l'omessa attuazione dei diritti sociali stabiliti da questa Costituzione e le omissioni di soccorso nei confronti di masse di persone prive di mezzi di sussistenza o comunque in pericolo di vita.

Presso la Corte internazionale per i crimini di sistema è istituita una Procura mondiale competente ad agire contro questi crimini. Tale Corte può essere adita dai popoli o dalle persone che si ritengano lesi da un crimine di sistema.

Azioni e giudizi in ordine ai crimini di sistema hanno il carattere di azioni e di giudizi di verità, diretti ad accertarne, senza emettere condanne di carattere penale, le cause sistemiche e le responsabilità politiche.

La Corte internazionale per i crimini di sistema è competente a giudicare, con giudizi di verità diretti ad accertarne le cause e le responsabilità personali, anche dei crimini previsti dallo statuto della Corte penale internazionale ma non sottoposti alla sua giurisdizione perché commessi da soggetti di paesi che non hanno aderito al suo trattato istitutivo.

Titolo quarto

Le istituzioni economiche e finanziarie

Articolo 91

La Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e

l'Organizzazione mondiale del commercio

Sono istituzioni economiche e finanziarie della Federazione della Terra a) la Banca mondiale, b) il Fondo monetario internazionale, c) l'Organizzazione mondiale del commercio.

A tali istituzioni è assegnato il compito di garantire uno sviluppo equo dell'economia e del commercio, informato a un progetto di inclusione internazionale.

Articolo 92

Il bilancio della Federazione della Terra

Il Consiglio economico e sociale formula ogni anno il bilancio della Federazione della Terra e lo propone all'approvazione dell'Assemblea generale.

Il bilancio della Federazione

  1. a) stabilisce la misura dei contribuiti degli Stati federati alla Federazione della Terra, delle tasse globali e, almeno nelle misure stabilite dagli articoli 96 e 97, delle imposte globali;
  2. b) assegna alle istituzioni globali di garanzia, almeno nelle misure stabilite dall'articolo 99, le quote del bilancio planetario destinate alle garanzie della pace, dei diritti e dei beni fondamentali.

Articolo 93

Un registro globale dei grandi patrimoni

Onde assicurare la trasparenza dei grandi capitali, è istituito un registro nel quale siano indicati i titolari di tutti i patrimoni di entità superiore alla somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari.

Articolo 94

Una fiscalità globale

E' istituito, quale condizione necessaria dell'effettiva garanzia dei diritti fondamentali e dei beni vitali di tutti, un fisco globale formato a) da una tassazione sull'uso dei beni comuni e su altre attività di carattere globale e b) da un'imposizione fiscale, informata a criteri di forte progressività, sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi delle persone.

Articolo 95

Tassazioni globali

Sono istituite tasse globali a) sulle transazioni finanziarie (Tobin tax); b) sull'uso di risorse energetiche che emettono gas serra nell'atmosfera (Carbon tax); c) sui profitti digitali delle multinazionali che operano al di fuori dei paesi nei quali hanno la loro sede legale (Web tax); d) sull'arricchimento proveniente dall'uso di beni comuni dell'u­mani­tà, come le orbite satelli­tari, le linee aeree, le bande dell'e­tere, gli spazi extra-atmosferici, le risorse delle aree di alto mare e le ri­sorse minerarie dei fondi ocea­nici.

Articolo 96.

Imposte globali progressive sui patrimoni

Viene introdotta un'imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 10% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Viene introdotta un'imposta mondiale sulle successioni di almeno il 15% sui patrimoni superiori a una somma equivalente agli odierni 500 milioni di dollari e di almeno il 30% sulla parte dei medesimi patrimoni superiore a una somma equivalente agli odierni 5 miliardi di dollari.

Articolo 97

Un'imposta globale progressiva sui redditi

Viene introdotta un'imposta mondiale annuale di almeno il 5% sui redditi delle persone fisiche superiori a una somma equivalente agli odierni 500.000 dollari l'anno, di almeno il 10% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente all'odierno milione di dollari l'anno, di almeno il 20% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 2 milioni di dollari l'anno, di almeno il 40% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 4 milioni di dollari l'anno e dell'80% sulla parte dei medesimi redditi superiore a una somma equivalente agli odierni 8 milioni di dollari l'anno.

Articolo 98

I debiti pubblici

A titolo di risarcimento dei danni finora provocati ai beni comuni dell'umanità e alle generazioni future dallo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile dei paesi ricchi, il debito pubblico dei paesi poveri, nei quali il reddito medio pro capite della popolazione sia inferiore alla somma equivalente agli odierni 20.000 dollari l'anno, viene addebitato alla Federazione della Terra.

Il debito pubblico dei restanti paesi viene garantito dalla Banca mondiale, fermo restando l'obbligo degli Stati debitori di pagarne gli interessi, equamente prestabiliti in misura uguale e costante.

Articolo 99

Quote del bilancio planetario a garanzia delle spese globali

La spesa pubblica globale deve favorire lo sviluppo economico dei paesi poveri e finanziare tutte le istituzioni globali, di governo e di garanzia.

Alle istituzioni globali di garanzia sono destinate, onde consentire loro di garantire efficacemente i diritti fondamentali e i beni comuni nei paesi poveri, quote minime delle entrate planetarie annuali: il 10% alle funzioni globali di polizia, il 10% alle funzioni globali di garanzia della salute, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell'alimentazione di base e dello sviluppo di un'agricoltura rispettosa della natura, il 10% alle funzioni globali di garanzia dell'istruzione, il 10% alla tutela dell'ambiente, il 10% alle funzioni globali di garanzia secondaria o giurisdizionale.

Disposizione finale

Articolo 100

Il processo costituente

Questo progetto di Costituzione, al termine della sua discussione e degli emendamenti ad esso apportati da parte del maggior numero di persone, verrà depositato presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoposto all'attenzione, al dibattito, alle modifiche e all'approvazione dell'Assemblea generale e aperto all'adesione e alla ratifica di tutti gli Stati.

Entrerà in vigore, quale Costituzione della Terra, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del trentesimo strumento di ratifica o di adesione.


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